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Un 2014 pieno di bio-novità In evidenza

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bio novitàDal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il Reg. CE 392/2013 che impone alle Autorità pubbliche competenti e agli organismi di controllo di tutti gli stati membri nuove norme per il potenziamento del sistema di controllo e certificazione delle produzioni biologiche.

Gli organismi di controllo dovranno prelevare un numero di campioni da analizzare ogni anno corrispondente ad almeno il 5% del numero degli operatori controllati e svolgere almeno il 10% di tutte le ispezioni senza preavviso.  In caso di cambio di Organismo di controllo da parte dell'operatore, l’organismo di controllo precedente deve trasmettere gli elementi pertinenti del fascicolo di controllo dell’operatore interessato e il piano di gestione all’organismo di controllo successivo.

Buona parte di questi adempimenti sono già previsti da tempo nelle disposizioni applicative italiane e ora, finalmente, dovranno essere applicati indistintamente in tutti gli stati membri.

Il regolamento prevede nuove disposizioni anche per gli operatori controllati che, d’ora in poi, sono tenuti per legge a informare gli organismi di controllo di ogni irregolarità o infrazione che incide sulla qualificazione del prodotto come biologico, nonché dei prodotti biologici che ricevono da altri operatori. Lo scambio d’informazioni tra organismi di controllo e tra questi e le autorità competenti potrà riguardare anche l'intero fascicolo di controllo dell’operatore.

Più in generale questo nuovo regolamento rappresenta un nuovo passo verso l’inclusione del sistema di controllo del biologico nel quadro riguardante i controlli ufficiali previsti dal Reg. (CE) n. 882/2004 al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Non a caso in ambito UE c’è addirittura chi ipotizza, per il futuro, un trasferimento delle competenze per tutto il sistema di controllo del biologico verso il DG SANCO che si tradurrebbe, in Italia, in un trasloco di tutto il biologico sotto l’ala protettrice del Ministero della Salute.

Con l’inizio del nuovo anno scadono anche alcune misure transitorie previste dal Reg. CE 889/08 in merito alle produzioni zootecniche e l’acquacoltura.

Un’altra importante novità riguarda invece l’industria e i laboratori di preparazione alimentare. Il lievito e i prodotti a base di lievito, ai soli fini del calcolo della percentuale bio, sono ora considerati come gli ingredienti di origine agricola. Questo non significa che d’ora in poi si dovrà utilizzare esclusivamente lievito biologico. L’impiego di lievito convenzionale rimane comunque ammesso ma il suo impiego inciderà negativamente sul calcolo della percentuale di biologico.

L’impiego di lievito biologico che è già disponibile sul mercato (ma evidentemente in quantità non sufficiente) permetterà semplicemente di tenere più alta la percentuale bio del prodotto. Per i prodotti con un elevato contenuto in lievito, superiore al 5%, l’utilizzo di lievito bio diventa, invece, indispensabile per continuare a vantare il logo europeo e i riferimenti al bio nella denominazione del prodotto. Così come per gli altri ingredienti, non sarà possibile utilizzare contemporaneamente il lievito nella versione bio e convenzionale. Per quanto attiene l’utilizzo dei lieviti nella produzione del vino biologico nulla cambia rispetto a quanto già previsto dal Reg. CE 203/2012.

AdA

Fonte: ICEA