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SINP: al via l'obbligo di comunicazione telematica degli infortuni

SINP: al via l'obbligo di comunicazione telematica degli infortuni

A decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l'obbligo di comunicare all'Inail, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

È quanto prevede la modifica effettuata dall'art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 (Milleproroghe 2016 - convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) all'articolo 18, comma 1-bis (che in materia di obblighi del datore di lavoro riferisce alla comunicazione infortuni facendo riferimento al decreto istitutivo del SINP avvenuta con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 entrato in vigore il 12 ottobre 2016 ma operativo dal 12 ottobre 2017 (per effetto della proroga del DL Milleproroghe.

Con il nuovo Regolamento SINP, la comunicazione di infortunio telematica è un adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l'obbligo di comunicare all'Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015). INAIL ricorda che nel caso in cui l'infortunio sul lavoro preveda un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

L'obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoo che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre - nel caso di infortuni superiori a tre giorni - l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all'art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all'accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

AdA

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Sicurezza sul lavoro. Definite le regole di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale Prevenzione

gazzetta ufficiale1Entrerà in vigore dal 12 ottobre il decreto del Ministero del lavoro del 25 maggio 2016 n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre, contenente le regole per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) (istituito dall'art. 8 del Dlgs 81/2008).
Il Sistema sarà operativo sull’infrastruttura informatica dell’INAIL e resa disponibile per ciascun ente.
Il SINP, che si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti, conterrà informazioni relative ad infortuni, malattie, attività di prevenzione e di vigilanza in tema di salute e sicurezza, in particolare il decreto definisce:

  1. il funzionamento del SINP;
  2. i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
  3. i dati del SINP e i relativi standard;
  4. le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
  5. le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;
  6. le misure di sicurezza e le responsabilita' nell'ambito del SINP.

I dati raccolti nel SINP riguardano in particolare:

  • il quadro produttivo e occupazionale, considerando i settori produttivi, le dimensioni, la consistenza e qualificazione delle imprese e le dinamiche occupazionali;
  • il quadro dei rischi, che deriva dalla elaborazione di dati personali e giudiziari di lavoratori;
  • il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
  • il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
  • il quadro degli interventi di vigilanza, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive;
  • il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore.

Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da:

  • due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • un rappresentante del Ministero della salute;
  • un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
  • un rappresentante del Ministero dell'interno;
  • un rappresentante del Ministero della difesa;
  • un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
  • due rappresentanti dell'INAIL;
  • sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto concerne il monitoraggio della produzione e della qualità dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole adottate dall'INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
Il Sinp renderà disponibili agli enti fruitori, elencati nell’allegato E, gli strumenti di accesso e di analisi dei dati ritenuti adeguati nel rispetto della privacy. Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati devono in ogni caso consentire la conoscenza necessaria alle finalità relative alla programmazione, orientamento e pianificazione, con particolare riguardo al quadro produttivo, a quello dei rischi, della salute e sicurezza dei lavoratori.

Decreto interministeriale n. 183 del 25/05/16

mb

Fonte: Ministero Lavoro

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Infortuni, basterà la denuncia Inail

INAIL InfortuniII decreto legge 69/2013, che semplifica alcune norme in materia di lavoro, interviene anche sul Dpr 1124/1965, in merito alle denunce degli infortuni.
Una prima modifica riguarda l’abrogazione, non da subito, dell’articolo 54 del Dpr, che prevede l’obbligo, da parte del datore, di denunciare entro due giorni all’autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro superiore a tre giorni. Resta, da parte del datore di lavoro, l’obbligo di denunciare – entro 48 ore dall’evento – l’infortunio all’Inail, con modalità telematica. Viene modificato poi l’articolo 56, che disciplina le modali tà di gestione delle denunce. È ora stabilito che le autorità di Ps, le Asl, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del Lavoro acquisiscano dall’Inail con accesso telematico (secondo le modalità che entreranno in vigore dopo il 18o° giorno dall’emanazione del Dm istitutivo del sistema informativo nazionale per la prevenzione – Sinp), i dati relativi alle denunce infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.
Il decreto 69 nulla stabilisce, però, circa i termini in cui sarà emanato quest’ultimo decreto ministeriale, per cui resta valida la previsione dell’articolo 8, comma 4, del Digs 81/2008 che assegnava un termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, abbondantemente superati.
Nel nuovo articolo 56 del Dpr 1124/1965 è stabilito che, entro quattro giorni dalla presa visione, con accesso alla banca dati Inail, dei dati sulle denunce infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, la Dtl procede, su richiesta del lavoratore, di un superstite o dell’Inail, a un’inchiesta per accertare: a) la natura del lavoro al quale era addetto l’infortunato; b) le circostanze, la causa e la na tura dell’infortunio, ed eventuali inosservanze alle norme di prevenzione; e) l’identità dell’ infortunio ed il luogo; d) la natura ed entità delle lesioni; e) lo stato dell’infortunato; f) la retribuzione; g) in caso di morte le condizioni familiari dell’infortunato. Si tratta di un’inchiesta amministrativa per accertare soprattutto se l’infortunio è indennizzabile da parte dell’Inail.
Queste novità nulla modificano, invece, sulla tenuta del registro infortuni che tutti i datori di lavoro sono tenuti a istituire e tenere aggiornato, anche se dal 1° luglio avrebbe potuto essere abolito. È certo, però, che esso perderà lo scopo per cui era stato istituito. Del resto, l’articolo 53, comma 5, del Dlgs 81/2008 stabilisce che le disposizioni sul registro infortuni restano in vigore fino a sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sinp. Nel frattempo l’Inail ha dato una definitiva risposta sull’articolo 18, comma i, lettera r), del Testo unico il quale prevede che dal 1° luglio il datore di lavoro debba comunicare in via telematica all’Inail (e per il suo tramite al Sinp), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni sugli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento. La procedura potrà essere attinta dal menu Punto Cliente ove è presente, insieme al link “Denuncia/comunicazione infortunio“, anche quello denominato “Denuncia infortunio offline” per l’inoltro del file secondo i precedenti tracciati Txt e Xml.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore n° 172 (25/06/2013)

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