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Impianti di distribuzione stradale gas naturale, modifiche alla regola tecnica

Impianti di distribuzione stradale gas naturale, modifiche alla regola tecnica

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2019 il Decreto del 12 marzo 2019 recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”.

Le modifiche alla regola tecnica riguardano:

  • titolo II, paragrafo 2.7, punto 2.7.5. – Apparecchi di distribuzione automatici;
  • titolo IV, il paragrafo 4.5. – Segnaletica di sicurezza;
  • titolo IV, il paragrafo 4.7. – Funzionamento in modalità self-service;
  • titolo IV, paragrafo 4.7., il punto 4.7.1 – Istruzioni per gli utenti del distributore self-service.

Per quanto riguarda il primo punto Apparecchi di distribuzione automatici le integrazioni interessano: marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85; erogazione contemporanea, giunti antistrappo, collegamento alla line di adduzione, collegamenti elettrici, pressione, pistola conforme al regolamento ECE-ONU R110, pulsante di ritenuta, sistema di comunicazione impianti presidiati e non presidiati, segnalazione per il riposizionamento della pistola.

Segnaletica di sicurezza. “Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Inoltre nell’ambito dell’impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell’impianto gas ed una planimetria dell’impianto di distribuzione evidenziando anche i comandi di emergenza”. La cartellonistica, il divieto di fumare, usare cellulari, fiamme libere; comportamento per emergenza, dispositivi di sicurezza, manovre sicurezza impianti.

Funzionamento self service impianti presidiati e non presidiati: la presenza dell’addetto formato, sistema di videosorveglianza, riconoscimento utente, istruzione e registrazione in apposita banca dati degli utenti per il self service. “Detta registrazione avviene secondo modalità individuate dal Ministero dell’interno, condivise con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, ed effettuata su portale telematico presente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In alternativa la registrazione può essere effettuata su portale telematico implementato da una società regolata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente”.

AdA

Scarica il Decreto 12 marzo 2019

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Attività commerciali: Regola tecnica prevenzione incendi in Gazzetta

Attività commerciali: Regola tecnica prevenzione incendi in Gazzetta

Con Decreto 23 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018,  il Ministero dell'Interno approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, individuate con il numero 69 nell'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (a 30 giorni a decorrere dal 3/12/2018, ovvero dal 2 gennaio 2019), ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Le disposizioni della Regola tecnica si possono applicare alle medesime attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 (la Regola tecnica del 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010).

Come per altre regole tecniche, viene apportata modifica al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione Incendi), aggiungendo

  • il capitolo «V.8 - Attività commerciali» all'Allegato 1 del Codice nella "Sezione V - Regole tecniche verticali";
  • il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 nell'elenco di norme alternative ancora applicabili, all'interno dell'elenco contenuto all'art. 1, comma 2 del Codice di prevenzione Incendi;
  • il riferimento all'attività classificata come numero 69 dal D.P.R. n.151/2011, al novero di quelle previste nell'art.2 comma 1 del Codice di prevenzione Incendi.

AdA

Scarica il Decreto 23 novembre 2018

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Prevenzione incendi, regola tecnica impianti distribuzione idrogeno autotrazione

Prevenzione incendi, regola tecnica impianti distribuzione idrogeno autotrazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 ottobre 2018 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”

La regola tecnica contenuta in allegato al decreto, che entrerà in vigore il 5 dicembre 2018, è stata predisposta ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni.

Nel provvedimento vengono individuate le zone in cui gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere. Viene anche precisato che l’attestazione, riportante che l’area prescelta per l’installazione dell’impianto non ricade in alcuna delle zone indicate nel provvedimento, deve essere rilasciata dal competente ufficio comunale.

Il decreto prevede, inoltre, delle regole per l’utilizzo dei prodotti per uso antincendio che devono essere impiegati negli impianti di distribuzione di idrogeno.

AdA

Scarica il Decreto 23 ottobre 2018

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Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per i contenitori-distributori per l’erogazione di carburante

Prevenzione incendi: nuova regola tecnica per i contenitori-distributori per l’erogazione di carburante

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2017 il decreto 22 novembre 2017, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.

La nuova regola tecnica, che entra in vigore il 5 Gennaio 2018, è stata approvata a seguito della necessità di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di capacità geometrica non superiore a 9 m³.

Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

I contenitori-distributori sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio
  2. limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
  3. limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto
  4. limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente
  5. consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

  1. siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
  2. siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
  3. siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

AdA

Scarica la Regola Tecnica

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Autorimesse: nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi

autorimessaPubblicato in Gazzetta ufficiale (n.52 del 3-3-2017) il Decreto 21 febbraio 2017, che riporta la nuova Regola Tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse.

Il Decreto aggiorna il Codice di Prevenzione Incendi nei riferimenti alle attività di autorimessa e alla normativa di riferimento.

La norma tecnica (art. 2) si applica attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del DPR n.151/2011 individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 21/2/2017, ovvero per quelle di nuova realizzazione. Si può applicare a queste attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.

Il DM 21/2/2017 modifica l'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), aggiungendo all'allegato 1 il capitolo «V.6 - Attività di autorimessa»; all'art. 1 comma 2 vengono poi aggiunte le lettere o) e p) che fanno riferimento ai DM 1/2/1986 sulla costruzione delle autorimesse e DM 22/11/2002 sul parcamento di autoveicoli alimentati a GPL in autorimessa (e sistemi di sicurezza dell'impianto). Con riferimento alla voce "75" si elimina la dicitura «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Dal 2016 sono diverse le Regole tecniche emanate dal Ministero dell'Interno: si ricorda quella sulle Attività ricettive turistico-alberghiere con DM 9 agosto 2016 e quella sugli Uffici approvata con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 giugno 2016. Risale ad un anno fa il Decreto del ministero dell'Interno del 3 febbraio 2016 con la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale.

AdA

Scarica il decreto 21 febbraio 2017

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Antincendio: nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas

gas naturale depPubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 35 del 12-2-2016) il Decreto 3 febbraio 2016 concernente la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale e biogas.

La norma entrerà in vigore il 12 Aprile 2016 e, a decorrere da tale data, viene abrogata la parte seconda dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984 (recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"), su "Depositi per l'accumulo di gas naturale". "

La Regola tecnica si applica ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. Si specifica altresì che gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

La regola non si applica ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.

AdA

Scarica il decreto 3 febbraio 2016

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Metropolitane: nuova regola tecnica prevenzione incendi

metropolitana-napoli1Con decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2015 è stata pubblicata (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2015) la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. Il provvedimento entra in vigore dal 29/11/2015.

La regola tecnica riguarda sia le metropolitane di nuova costruzione sia quelle esistenti, prevedendo per queste ultime degli specifici termini temporali di adeguamento delle strutture ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al capo VIII della nuova regola e alla regola tecnica contenuta nell'allegato al D.M. 11/01/1988.

Il decreto contiene disposizioni che si applicano “alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento”.

Le regole non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall’autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei Trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda le metropolitane in esercizio, l’articolo 5 prevede che: (“1. Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, sono adeguate a tali disposizioni e al capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto, secondo quanto previsto all’art. 7.
L’articolo 7, riporta in dettaglio scadenze riguardanti l’adeguamento di impianti, gestione, segnalazioni e parti tecniche.

La regola tecnica è basata su indicazioni tecniche che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti progettuali condivisi a livello internazionale. Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento, deve essere conseguito mediante una progettazione di tipo prestazionale basata sui criteri indicati nel DM 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a partire da alcuni valori prescritti nella presente regola tecnica che, qualora rispettati, non richiedono ulteriori valutazioni del rischio. In caso di scostamento dai valori prescritti è necessario analizzare gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico ai sensi del citato decreto; in entrambi i casi dovrà essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto dallo stesso decreto.

AdA

Scarica il decreto 21 ottobre 2015 (permalink)

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Strutture sanitarie: dai Vigili del Fuoco indirizzi applicativi sul D.M. 19 marzo 2015

ImmagineLa Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la circolare 28 ottobre 2015, n. 12580 recante indirizzi applicativi al Decreto Ministero dell'Interno 19 marzo 2015Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" (G.U. n. 70, 25/3/2015).

La circolare ha ricordato che quelli del D.M. 19 marzo 2015 sono stati aggiornamenti necessari per far fronte a quanto previsto dall'art.6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e riguardano:

  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;
  • strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 mq;
  • strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.

Nel dettaglio, gli Allegati I e II del D.M. 19/03/2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002, mentre l'Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.

Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati.

A. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq:
•    I scadenza 24 ottobre 2015
•    II scadenza 24 ottobre 2018
•    III scadenza 24 ottobre 2021

B. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 mq:
•    I scadenza 24 aprile 2016
•    II scadenza 24 aprile 2019
•    III scadenza 24 aprile 2022

C. Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o m regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:
•    I scadenza 24 aprile 2016
•    II scadenza 24 aprile 2019
•    III scadenza 24 aprile 2022
•    IV scadenza 24 aprile 2025


Per le attività di cui al punto C, l'adeguamento può essere, altresì, realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto in argomento. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l'impiego delle risorse.

Anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002, che non intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi , in ogni caso, entro il 24 aprile 2025.

Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell'attività, un "responsabile tecnico della sicurezza antincendio"; tale figura, deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all'interno dell'attività.

AdA

Scarica la Circolare 28 ottobre 2015, n. 12580

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Antincendio Alberghi: in Gazzetta decreto e regola tecnica per le attività fino a 50 posti letto

antincendioSulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14 luglio 2015 del Ministero dell'Interno riguardante le "disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50".

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il Decreto, che entra in vigore il  23 agosto 2015, contiene in allegato la regola tecnica in cui sono descritti, tra gli altri, termini, definizioni e tolleranze dimensionali, caratteristiche costruttive, misure di evacuazione in caso d'incendio, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi e segnaletica di sicurezza.

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 devono essere realizzate e gestite in modo da:

  1. minimizzare le cause di incendio;
  2. garantire la stabilità delle strutture portanti al fi ne di assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
  4. limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
  5. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  6. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le disposizioni tecniche previste nel decreto si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.

AdA

Scarica il Decreto 14 luglio 2015

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Strutture sanitarie pubbliche e private: in Gazzetta l'aggiornamento alla Regola tecnica di prevenzione incendi

ospedale estintoreIn Gazzetta Ufficiale (del 25 marzo 2015, n. 70), è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno (di concerto col Ministero Salute) inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002". Il decreto entrerà in vigore il 7 aprile prossimo.

Il DM 19/3/2015 era necessario ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

Strutture esistenti con oltre 25 posti letto
L'Allegato I riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell'articolo 2.

Strutture esistenti fino a 500 mq o maggiori di 1000 mq
All'articolo 3 del DIM 19/3/2015 si dispone sull'applicazione dell'allegato II, che sostituisce il Titolo IV del DM 18/9/2002:

  • le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 devono applicare le nuove previsioni con riferimento a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19/3/2015 in base alla tempistica riportata all'art.3 comma 1. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata (comma 2).
  • le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al nuovo titolo IV (così come modificato dall'Allegato II), Capo III, del DM 18 settembre 2002 in base alle tempistiche previste al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
    a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
    b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011.

 

Presentazione della SCIA e di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
Nelle Disposizioni finali, si legge che è possibile optare per l'applicazione del nuovo decreto per le strutture esistenti con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/9/2002. Se non si optasse per tale ipotesi, gli enti e i privati responsabili delle strutture dovranno presentare al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2. Inoltre va adempiuto quanto previsto all'articolo 2 comma 1, lettera b) che richiede agli enti e ai privati responsabili delle strutture la presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.

Inoltre, la SCIA dovrà attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo titolo V del DM 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al DM 19/3/2015 che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. A tali fini dovrà quindi essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo titolo V.

AdA

Scarica il DM 19 marzo 2015

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