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Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Documentazione sanitaria su supporto informatico. Interpello 4/2019

Pubblicato dal Ministero del Lavoro l’interpello sicurezza sul lavoro n. 4 del 28 maggio 2019 riguardante la documentazione sanitaria su supporto informatico

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.

Al riguardo premesso che:

  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, al comma 1, lettera c), prevede che: “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”;
  • l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”;
  • il comma 2 del citato articolo 53 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”;
  • il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone: “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

AdA

Scarica l’Interpello 4/2019

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Sorveglianza sanitaria: dal 1 gennaio l'applicativo INAIL “Comunicazione medico competente”

Sorveglianza sanitaria: dal 1 gennaio l'applicativo INAIL “Comunicazione medico competente”

Fino al 31 marzo 2018 i medici competenti dovranno trasmettere all'Inail, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all'anno precedente.

Inail avvisa che dal 1 gennaio 2018 i medici competenti dovranno utilizzare l'applicativo “Comunicazione medico competente”, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2016 e disponibile sul Portale Inail nella sezione servizi online.

Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B), esclusivamente per via telematica.

L'Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

Sul sito web dell’Istituto, nella pagina dedicata all'obbligo di comunicazione annuale del medico competente, sono presenti i vari manuali di istruzioni a disposizione del professionista per effettuare la comunicazione.

AdA

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Medico competente, obbligo di nomina nelle scuole pubbliche

nomina-medico-competenteSulla problematica dell’obbligo di nomina del medico competente si è pronunciato L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) della Lombardia, con il condivisibile parere del 9 ottobre 2013. Secondo l’Ufficio, il Dlgs 81/08 ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti–obblighi di cui all’articolo 25 (tra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga, appunto, a seguito della valutazione dei rischi (articolo 18).

L’articolo 28, comma 2, alla lettera e, richiede al datore di lavoro di indicare, nel documento di valutazione dei rischi, il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa. Pertanto, secondo l’Ufficio, risulta «senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (articolo 25, comma 1, lettera l) e collabori con il datore e con l’eventuale RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione E Protezione) nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica. Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’articolo 25, comma 1, lettera a, di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico».

I fattori di rischio più comuni sono i seguenti:

  1. rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti);
  2. rischio biologico (personale scolastico);
  3. rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno);
  4. rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio);
  5. rischio rumore (insegnanti);
  6. rischio stress lavoro–correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping professions a fenomeni di usura psicofisica);
  7. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

AdA

fonte Sole24Ore 11/17 MMP

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Medico competente, il 31 marzo scade il termine per le comunicazioni dei dati aggregati sanitari

dati medico competenteCon decreto ministeriale 12 luglio 2016, il Ministero della salute ha approvato le “Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B previsti dall’art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori”.

Il Ministero ha fornito all’Inail indicazioni interpretative riguardanti l’effettiva decorrenza del richiamato nuovo allegato 3B, di cui l’Istituto gestisce l’applicativo informatico “Comunicazione medico competente”.

In relazione a quanto precede, i medici competenti entro il 31 marzo 2017 devono trasmettere per via telematica all’Inail i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti nel 2016 a sorveglianza sanitaria, utilizzando la modulistica previgente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2016, disponibile nell’applicativo “Comunicazione medico competente”.

Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.

I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

L’Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

AdA

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Medico competente: online la nuova versione del servizio Comunicazione

medico competenteProsegue la fase di rilascio dei nuovi servizi online dell’Inail in un’ottica di adeguamento agli standard di User Experience e di Brand Identity dell’Istituto.

Due sono le tipologie di intervento in termini di processo e tecnologia: quella “strong” prevede una riprogettazione completa del servizio mantenendo le funzionalità originarie, con il coinvolgimento diretto dell’utenza; quella “light” comporta un adeguamento della struttura e dell’interfaccia grafica.

Da oggi è disponibile il primo servizio in versione “strong”, Comunicazione medico competente, che consente ai medici competenti di gestire la comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria in un’ottica di standardizzazione metodologica e procedurale per la trasmissione delle informazioni alla Asl di riferimento. In particolare, l’applicativo è facilmente utilizzabile dai principali browser e accessibile anche da tablet e smartphone.

Il medico competente può operare sulle aree reingegnerizzate “Associa unità produttiva” e “Nuova comunicazione” in maniera più intuitiva grazie alla riorganizzazione delle funzionalità, la presenza di un menù a tendina per la selezione delle opzioni e alla nuova veste grafica della pagina. In ogni momento, il medico competente può identificare nella schermata di compilazione la fase del percorso in cui si trova. Inoltre, una funzione di “alert” prima del salvataggio segnala eventuali errori e ne facilita le soluzioni.

L’applicativo è pienamente rispondente ai requisiti di accessibilità e fruibilità. Per facilitarne l’accesso e l’utilizzo sono state pubblicate delle guide operative che illustrano le fasi in cui si articola il processo di compilazione, l’invio della comunicazione e tutte le altre funzionalità dell’applicativo.

Per quanto riguarda i servizi in versione “light, sono attualmente on line: "Co&Si", "Riepilogo attività", “Consultazione Anagrafica Ditta”, “Gestione uffici zonali”, “Anagrafica light”, “EESSI PD-DA1”, “Lista pratiche”, “Libro unico - Delega tenuta” e “Libro unico- Numerazione unitaria”.

AdA

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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: certificati inviati dal medico

infortuniDa oggi, 22 marzo, l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d’infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza.

Dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore diventano, infatti, operative le disposizioni previste dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015 in materia di semplificazioni e che vanno a modificare l’articolo 53, lettera b) del Dpr 1124/1965, secondo cui ora «qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore».

Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto la circolare 10/15, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal ministero della Salute. Riassumendo le principali novità, da oggi il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’Inail (entro due giorni per l’infortunio e cinque per la malattia professionale), ma senza l’invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore. Su questo punto, nel nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail, la ricerca del certificato medico avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Il lavoratore infortunato - tenuto a dare avviso immediato di qualsiasi infortunio ed entro 15 giorni di qualsiasi malattia professionale - deve a sua volte fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi relativi all’evento. Dal momento in cui il datore ha a disposizione questi ultimi dati inizia a decorrere il termine previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 53 per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di denuncia d’infortunio o di malattia professionale, che variano da un minimo di 1.290 a un massimo di 7.745,00 euro.

Si precisa che Inail ha chiarito nella circolare che il certificato medico potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo nel caso in cui il documento sia stato trasmesso via Pec, opzione possibile finchè il sistema non entrerà a regime. In questa circostanza il datore di lavoro nella denuncia deve sempre individuare il numero identificativo del certificato nonchè la data di rilascio e solo nel caso in cui si verifichi un’impossibilità oggettiva di reperire il numero identificativo «nella denuncia deve essere indicato un numero fittizio purché di XXXXXX numeri». Qualora, tuttavia, il numero identificativo del certificato e la data di rilascio risultino diversi da quelli processati dall’Istituto, si chiarisce che la circostanza non porterà a una sanzione amministrativa o al rigetto della denuncia.

Nella circolare si dice ancora che, in attesa delle implementazioni dell’applicativo, sono stati predisposti due nuovi moduli per l’invio telematico delle denunce di malattia professionale o di silicosi (Mod. 101-RA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell’Inail nella sezione “Modulistica”.

Ultima novità importante sul fronte delle semplificazioni - introdotte dal Dlgs 151/2015 modificando l’articolo 54 del Dpr 1124/1965 - da oggi non è più a carico del datore di lavoro, ma dell’Inail, l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl. Sul punto la circolare chiarisce che in questa prima fase la segnalazione verrà trasmessa via Pec e non in cooperazione applicativa.

AdA

Scarica la Circolare INAIL 10 del 21 marzo 2016

fonte Sole24Ore

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Medici Competenti: cancellati di colpo 6.500 su 10.000

medicina-del-lavoroIl Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una nota che informava l'inizio della procedura di cancellazione dall'Elenco Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa.

I requisiti per poter assumere incarichi di medico competente sono stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs 81/08 ed in particolare dai commi 3 e 4:
Comma 3. “Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e smi, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Comma 4. “I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."

Pertanto, coloro i quali non hanno effettuato nel triennio 2011-2013 il numero di 150 crediti formativi di cui almeno il 70% in discipline afferenti all’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e non li hanno comunicati al Ministero della Salute che tiene il Registro Nazionale, entro il 31 marzo 2015, decadono dall'incarico alla fine del triennio e quindi il 1/1/2014.

È per quello che il Ministero specifica, così come anche indicato dall'art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: " L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sè titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente" in quanto il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs 81/08.

È il datore di lavoro, quindi, che all'atto della nomina deve verificare che il medico che sta per incaricare possegga i requisiti e di inserirlo nella lettera di incarico.

Il Ministero della Salute ha semplicemente fatto, eccetto eventuali errori da sanare, quello che doveva fare: verificare e cancellare dal Registro tutti quelli che, a loro, risultano privi dei requisiti.

È chiaro che poi un singolo datore di lavoro o lavoratore che va a consultare il Registro che è pubblico dovrà chiedere conto al medico competente del motivo per cui egli non è inserito nell'elenco.

Si può ritenere vessatoria tale norma e forse lo è. Però è noto dal 2008 a tutti i medici competenti che la norma esiste e che sarebbe entrata in vigore in riferimento al triennio 2011-2013 e che poi il Ministero della Salute ha concesso una proroga di un anno per il recupero dei crediti. Dal 2008 al 2015 sono 7 anni.

Il problema invece esiste per quelli ingiustamente cancellati e sicuramente ci sono. Essi ricevono un danno d'immagine e forse non solo in quanto l'azienda potrebbe anche revocare l'incarico a seguito di una verifica di assenza nel Registro Nazionale. E allora comincia la dispora tutta italiana del peregrino che, nel giusto, deve dover dimostrare di esserlo realmente, tenuto conto che le banche dati che gestiscono i crediti sono lacunose e carenti.

In data 8/4 il Ministero ha informato che coloro i quali hanno inviato l'autocertificazione ma non compaiono nell'elenco possono re-inviarla all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

AdA

Consulta il Registro Nazionale

fonte: medicocompetente.blogspot

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Sorveglianza sanitaria. Entro il 31 marzo trasmissione dati da parte del medico competente

dati sanitariCome ogni anno, a partire dal 2014, dall'1 gennaio ed entro il 31 marzo i medici competenti devono effettuare le comunicazioni relative all’allegato 3B attinenti la sorveglianza sanitaria dell’anno precedente soltanto in modalità informatica.

Il medico competente ha l’obbligo di trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (in base all’articolo 40 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica. Per coloro che hanno effettuato la comunicazione per l’anno 2013, la procedura permette facoltativamente l’importazione automatica dei dati per trasmetterli, aggiornati, per l’anno 2014.

La procedura telematica per l’invio consiste nella registrazione, da parte del medico competente, al portale Inail, attraverso la quale accede all’applicativo. Successivamente il medico procede all’associazione con l’unità produttiva di riferimento. Se questa non fosse già presente nell’archivio Inail, il medico può effettuarne l’inserimento. Al termine di queste operazioni, il medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per territorio.

AdA

Scarica:
Manuale operativo
Manuale registrazione medico competente
D.M. 9 luglio 2012 del Ministero della Salute
D.M. 6 agosto 2013 del Ministero della Salute e del Ministero del lavoro
La scheda informativa su inail.it

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Sorveglianza sanitaria: prorogata al 30 aprile 2014 la possibilità di trasmissione in ritardo dell'allegato 3b da parte dei Medici Competenti

Medicina del lavoroCon Nota del Ministero della Salute del 31 marzo 2014, in attuazione di quanto prospettato in sede di tavolo di lavoro per l’allegato 3 B in data 3 marzo 2014, la piattaforma informatica Inail consentirà l’invio in ritardo delle informazioni dell’allegato 3 B sino e non oltre il 30 aprile 2014.

Si ricorda infatti che fino al 31 marzo era previsto che i medici competenti dovessero effettuare le comunicazioni relative all'allegato 3B attinenti la sorveglianza sanitaria dell'anno precedente soltanto in modalità informatica.

Inoltre, a partire dal 2014, i medici competenti dovranno trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (in base all'articolo 40 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica.

AdA

Fonte: Ministero della Salute

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