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Ecolabel:  nuova edizione per la UNI EN ISO 14024

Ecolabel: nuova edizione per la UNI EN ISO 14024

Pubblicata la nuova versione della UNI EN ISO 14024:2018Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure”, messa a punto dall’ISO/TC 207/SC 3 "Environmental labelling".
Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’UE che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.
La UNI EN ISO 14024:2018, stabilisce i principi e le procedure per lo sviluppo di programmi di etichettatura ambientale di tipo I, volontari, che possono essere gestiti da organismi pubblici o privati o avere carattere nazionale, regionale o internazionale e per la valutazione e la dimostrazione di conformità.
La norma include la selezione delle categorie di prodotto, dei criteri ambientali di prodotto e delle caratteristiche funzionali di prodotto, stabilendo inoltre le procedure di certificazione per l’assegnazione dell’etichettatura.
La revisione rafforza le indicazioni sugli elementi e sulla documentazione utilizzata per assegnare il marchio ecologico e definisce le competenze dei verificatori, allineandoli con i requisiti di altre tipologie di etichette ambientali menzionate nella UNI EN ISO 14020.
Le descrizioni e i principi base contenuti nella precedente edizione (1999) sono invece rimasti invariati, in quanto descrivono pienamente il lavoro che gli Ecolabel di tipo I svolgono con successo nel mondo”.
 La nuova edizione della norma stabilisce un quadro rigoroso e una guida performante per i marchi ecologici di tipo I, rafforzando il loro posizionamento in diversi mercati per una grande varietà di prodotti. Il suo obiettivo è quello di garantire la trasparenza e la credibilità dei programmi di etichettatura ambientale di tipo I e di armonizzare i principi e le procedure ad essi applicabili. Si tratta, semplicemente, di garantire sul mercato l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni ambientali.

mb

Fonte UNI

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Collegato ambientale: certificazioni e ecolabel negli appalti pubblici

collegatoambientaleGli appalti verdi obbligatori sono una ventata di aria nuova per il mercato italiano: le amministrazioni pubbliche, responsabili di spese e investimenti pari al 18-20% del PIL, dal 2 febbraio 2016 devono introdurre i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle proprie procedure d’appalto.

Questa è la previsione dell’Articolo 18 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 sulle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, cd. Collegato ambientale) e si traduce in una opportunità di mercato per le imprese virtuose, che siano dotate di certificazioni ambientali o di strumenti equivalenti di prova delle proprie prestazioni ambientali.

In caso di appalto di lavori, per accertare la capacità tecnica dei candidati le stazioni appaltanti utilizzeranno le certificazioni di processo (EMAS, ISO 140001, ISO 50001 o equivalenti): per accertare la capacità tecnica in caso di appalto di servizi le pubbliche amministrazioni potranno anche richiedere Ecolabel sui servizi, beni e lavori (ndr: l'ecolabel è stato recentemente esteso anche ai servizi di ricettività turistica).

Inoltre saranno assegnati punteggi premianti per i prodotti con determinate prestazioni ambientali: la Legge 221/15 (il "Collegato ambientale", appunto) introduce nell’Articolo 83 del Codice Appalti la possibilità di dare punteggi premianti per il possesso della certificazione Ecolabel “in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso”.

Più in generale, è ora obbligatorio assegnare punteggi premianti ai prodotti che garantiscono prestazioni pari a quelle descritte nei criteri impiegati per la concessione delle certificazioni di prodotto (uno solo, molti o anche tutti i criteri): il mezzo di prova è l’apposita certificazione (Ecolabel, Nordic Swan, il futuro marchio Made Green in Italy o una certificazione equivalente).

Peraltro, la Legge 221/15 è ricca di agevolazioni per le imprese certificate:

  • Art. 16 è prevista la riduzione delle garanzie richieste in fase di candidatura per una gara per i possessori di certificazioni ambientali e per chi sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
  • Art. 17 Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di certificazioni ambientali (EMAS, ISO14001, Ecolabel, ISO50001);
  • Art. 20 prevede la nascita di un nuovo strumento certificativo nazionale, il Made Green in Italy, basato sulla metodologia europea per l’impronta ecologica di prodotto (PEF)
  • Art. 43 il riconoscimento dei gestori RAEE prevede il possesso di una certificazione (ISO9000, 1400, EMAS o equivalente).

Per non limitare l’ambito di applicazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici, sarà comunque obbligatoria anche l’applicazione dei CAM di prossima emanazione. Infine, per la trasparenza dei dati, è previsto che ciascun soggetto obbligato all’attuazione delle disposizioni presenti nell'articolo, è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale i bandi e documenti di gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché i soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi. Per il monitoraggio, vengono affidate opportune competenze all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione.

ttuare il GPP (Green Public Procurement, i cosiddetti acquisti verdi della pubblica amministrazione) significa promuovere concretamente i prodotti e i produttori green. Può anche significare, inoltre, spingere altri produttori a convertire i sistemi produttivi verso soluzioni a minor impatto ambientale e innovative, rendendoli più competitivi in Italia e nel mondo.

AdA

Scarica la Legge 28 dicembre 2015, n. 221

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