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Ordigni bellici inesplosi: dal CNI le Linee guida per la valutazione del rischio

ordigni-bellici-cantiereIl CNI, su proposta del GdL Sicurezza, dopo una fattiva e concreta collaborazione con numerosi Ordini provinciali e con il Genio Militare di Padova e Caserta, ha approvato, nel corso della seduta del 17/05/2017, le "Linee Guida per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi". Esse sono finalizzate ad indirizzare gli approcci dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione (CSP) riguardo all'obbligo di valutazione del rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (obi).

Il documento, che recepisce quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs.81/2008 e ss.mm. come modificato dalla Legge 1 ottobre 2012 n. 177, introduce un insieme di raccomandazioni sviluppate sulla base delle conoscenze disponibili, ed è redatto allo scopo di rendere appropriato, e con elevati standard di qualità, l'approccio e il comportamento del CSP, che è investito, a partire dal 26 giugno 2016, dell'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento di obi.

Le linee guida rappresentano pertanto la base di partenza per progettare le più adeguate misure di prevenzione e protezione in analogia all'adozione di approcci, comportamenti e "modus operandi" commisurati agli scenari di rischio prevedibili. Il CNI è consapevole della necessità di intervenire sui soggetti istituzionali per correggere alcuni aspetti dell'attuale disposto normativo, come ad esempio: l’impossibilità da parte dei professionisti interessati di avere accesso alla documentazione cartografica richiamata nell'Interpello n.14/2015 in larga parte del territorio del nostro Paese; la necessità di attribuire al committente un ruolo attivo finalizzato ad una valutazione precoce del rischio di rinvenimento obi.

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Nuova convenzione tra UNI e Consiglio Nazionale degli Ingegneri

logo CNI completo per sito dimensioni adattate per Primo piano 62e3cUna nuova convenzione per la consultazione online dei testi integrali dell’intera raccolta delle norme UNI (compresi i recepimenti EN e le adozioni ISO: circa 20.000 documenti in totale) è stata sottoscritta nei giorni scorsi tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l’UNI.
In prossimità della scadenza del primo accordo (siglato giusto 2 anni fa), le due organizzazioni hanno infatti ritenuto matura un’evoluzione della sperimentazione, nella direzione della:

  • semplificazione del rapporto contrattuale (che sarà diretto tra singolo iscritto e UNI),
  • compressione del prezzo compatibilmente con le esigenze di bilancio dell’Ente (anche alla luce delle problematiche inerenti l’erogazione della contribuzione pubblica a sostegno delle attività di normazione).

E’ ora quindi possibile per i singoli ingegneri - regolarmente iscritti al proprio Ordine territoriale - sottoscrivere l’abbonamento alla sola consultazione online (24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, da qualsiasi dispositivo collegato a internet) delle norme tecniche per il 2017 al prezzo speciale forfettario annuo di € 50,00 + IVA, ricevendo in omaggio l’accesso alla consultazione per tutta la parte residua del 2016.
Operativamente, gli Ordini territoriali devono formalmente aderire alla convenzione (dandone comunicazione al Consiglio Nazionale degli Ingegneri) per rendere accessibili ai propri iscritti le condizioni speciali di abbonamento, dopo di che il singolo professionista compilerà una semplice modulistica on-line per attivare la consultazione. Unica limitazione è che l’utilizzo sia personale o nell’interesse dell’organizzazione di cui è titolare, purché non impieghi più di 10 addetti e fatturi meno di 2milioni di euro/anno.
Questa ulteriore sperimentazione – in applicazione dei principi di apertura e accessibilità della normazione sanciti dal Regolamento UE 1025/2012 UE sulla normazione - mira alla più ampia diffusione della conoscenza e dell’uso delle norme UNI, per promuovere, sviluppare e potenziare le competenze degli ingegneri grazie all’auspicata massiccia adesione.

mb

Fonte UNI

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Testo unico sicurezza, il CNI spiega nel dettaglio il contenuto delle nuove disposizioni introdotte nel D.Lgs. 81/2008 dal D.L. 151/2015

ImmagineAbolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni da parte delle imprese, aumentato l’importo delle sanzioni previste per mancata o inadeguata formazione del lavoratore, del dirigente o del preposto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsto l’aggiornamento dei corsi per coordinatore della sicurezza in modalità e-learning.

Queste sono alcune delle novità recentemente introdotte nel testo unico sulla sicurezza e spiegate dal Cni (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) nella Circolare 649 dell’11 gennaio 2016.

Di seguito si riporta l’analisi effettuata dal Cni contenente tutte le modifiche, apportate dal D.Lgs. 151/2015 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, entrate in vigore il 24 settembre 2015.

A) Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La modifica è inerente i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, e precisamente: «Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista….omissis..».

La legge specifica successivamente che continuano ad essere esclusi dall’applicazione del decreto e dalle norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario. Qualora non si rientri nelle citate ipotesi, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008, ovvero quelle previste a tutela delle attività svolte dai componenti dell’impresa familiare e dai lavoratori autonomi. Analogamente, le disposizioni di cui all’art. 21 troveranno applicazione con riferimento ai soggetti che svolgono attività di volontariato in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni religiose, volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.

B) Art. 5 COMITATO PER L’INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Viene modifica la composizione del Comitato che ha sede presso il Ministero della salute, con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri.

Restano immutati i compiti affidati a tale Ente, chiamato a definire le politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando gli obiettivi da perseguire ed elaborando una programmazione per la realizzazione degli stessi.

C) Art. 6 COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

E’ stata modificata la composizione dei rappresentanti della Commissione Consultiva permanente, riducendo da 40 a 33 il numero dei componenti. Un nuovo ingresso in Commissione è rappresentato da 3 esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e da un rappresentante dell’ANMIL. «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti».

Tra gli importanti compiti assegnati alla Commissione vengono aggiunti:

  • monitoraggio dell’applicazione delle procedure standardizzate della valutazione dei rischi al fine di verificare l’efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima
  • rielaborazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese
  • elaborazione dei criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’art. 27 del D.Lgs.81/08 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”

D) Art.12 INTERPELLO

Anche le Regioni e le Province autonome possono inoltrare alla Commissione Interpelli quesiti generali riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro.

E) Art. 28 – OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Dopo il comma 3-bis viene inserito il nuovo comma: «3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»

F) Art. 29 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il comma 6-quater e’ sostituito dal seguente: «6-quater Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)»; l’OiRA è una piattaforma informatica gratuita prodotta dall’Unione Europea con l’obiettivo di supportare le PMI nell’ottemperare agli adempimenti inerenti la valutazione dei rischi e la redazione del relativo DVR.

Sarà introdotta in Italia a seguito di un Decreto del Ministero del Lavoro.

G) Art. 34 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Abrogato il comma 1-bis dell’art. 34 che recitava «Salvo che nei casi di cui all’art. 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, …..omiss……»

Viene modificato il comma 2-bis dell’art. 34 «il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46».

Pertanto il datore di lavoro potrà svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e antincendio anche per aziende con più di 5 lavoratori, sempre con le eccezioni di cui all’art. 31 c. 6 articolo 31, comma 6.

H) Art. 53 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

Abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Infatti al comma 6, le parole «al registro infortuni» sono soppresse.

L’art. 21 del D.Lgs. 151/2015 chiarisce poi che l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni è a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.

I) Art. 55 SANZIONI

L’impianto sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni: vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.

In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:

  1. Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e)
  2. Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)
  3. Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)
  4. Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)
  5. Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c)

J) Art. 69 DEFINIZIONI (relative alle attrezzature di lavoro)

L’articolo 69 elenca le definizioni relative alle attrezzature di lavoro: si aggiunge alla definizione di operatore il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

K) Art. 73 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (riferimento attrezzature di lavoro)

L’articolo 73 viene del tutto rinnovato per legittimare l’attività di conduzione dei generatori di vapore e il rilascio delle abilitazioni e attestazioni.

E’ inserito il seguente: «Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore). – 1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e’ soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente».

L) Art. 88 CAMPO DI APPLICAZIONE (riferimento cantieri temporanei e mobili)

Ritorna il comma originario dell’81/2008, inserito art. 88 «g-bis) che prevede che il titolo 4 Capo 1 non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».

M) Art. 98 REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Al comma 3, sono inseriti i seguenti periodi: «L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2» (al riguardo, il Cni ha già inviato una specifica nota in data 23/11/2015 n° 632/XVIII Sess/2015).

N) art. 190 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo’ essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e’ fatto riferimento».

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Linea guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

45e8f4939bc3bd36e4b87ab1e324d227 MIl Gruppo di Lavoro "Sicurezza" del C.N.I., ha sviluppato una specifica attività nel settore cantieri dalla quale è scaturita la redazione del documento "Linea guida per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione".

La linea guida per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è il frutto di un lungo lavoro del GdL, sviluppatosi attraverso un confronto serrato e continuo con numerosi interlocutori esperti della materia, dai responsabili degli organi di vigilanza di alcune ASL regionali , agli ingegneri esperti in sicurezza di numerosi Ordini territoriali, nonché Federazioni e Consulte regionali.

Il documento finale, approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 07 /10/2015, si pone come utile strumento per l'esercizio della funzione di coordinatore in fase di esecuzione, primo nel suo genere a diffusione nazionale. L'obiettivo della "linea guida" è di fornire all'ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell'ambito dell'esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall'art.92 del D.Lgs.81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all'innalzamento della qualità della prestazione, nell'ottica di un ruolo di "alta vigilanza", evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza.

Nella redazione della "linea guida", oltre a prendere in considerazione le osservazioni e i contributi forniti dagli interlocutori nazionali, si è provveduto ad analizzare alcuni aspetti virtuosi delle normative di recepimento della direttiva "cantieri" da parte di altri importanti paesi dell'Unione Europea, al fine di un allineamento con il ruolo manageriale del Coordinatore per la Sicurezza a livello europeo.

AdA

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Obbligo per i professionisti di accettare i pagamenti tramite POS. Il CNI ha diffuso una circolare esplicativa.

posIl Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diffuso una circolare nella quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo per i professionisti di accettare i pagamenti tramite POS.

Com’è noto, infatti, il Decreto cosiddetto “milleproroghe” ha stabilito che, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014, anche chi esercita una professione regolamentata è tenuto ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso le carte di debito. L'importo minimo di valore della prestazione professionale, oltre il quale il cliente è legittimato ad avvalersi di tale modalità di pagamento, è stato fissato in trenta euro.

Sul piano strettamente operativo, il CNI precisa che le disposizioni di legge non obbligano il professionista a dotarsi del POS entro il 30 giugno 2014. Questi dovrà farlo concretamente solo nel momento in cui il cliente manifesti l’intenzione di ricorrere a questa forma di pagamento.

Al fine di prevenire possibili inconvenienti, il CNI suggerisce la possibilità che professionista e cliente concordino preventivamente e per iscritto, al momento dell’incarico, la modalità con la quale il pagamento sarà effettuato. Eventualmente specificando di volersi avvalere di una modalità alternativa al POS.

La circolare in oggetto vuole fornire agli iscritti indicazioni operative per esplicitare la portata dell’obbligo e per spiegare come lo stesso possa essere comunque subordinato all’accordo preventivo tra le parti.

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Fonte CNI

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Accordo UNI-Consiglio Nazionale degli Ingegneri

logo uniPiù presenza degli ingegneri nella strategia e nell’operatività della normazione
“L’esigenza di una più stretta collaborazione - che portasse anche ad un approccio più semplice ed economico alle norme tecniche - mi era nota e presente da tempo, ma solo ora si sono create le condizioni per una collaborazione importante con l’UNI”. Queste le parole con le quali il presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Armando Zambrano ha presentato l’accordo che ha portato il CNI all’adesione all’UNI come “Grande Socio” L’accordo siglato dai due presidenti è finalizzato all’accrescimento della cultura normativa degli ingegneri e all’aumento della loro competitività, tramite la partecipazione dei loro rappresentanti agli organi direttivi, ai comitati di indirizzo (costruzioni, sicurezza, PMI), a tutti gli organi tecnici (commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro) UNI di interesse sia con ruolo attivo sia semplicemente come osservatori, così come un’idonea rappresentanza a livello CEN e ISO.
Per quanto riguarda l’accesso alle norme, sono previste condizioni estremamente agevolate per l’abbonamento alla consultazione della raccolta completa on-line ad uso degli Ordini e una sperimentazione finalizzata alla visualizzazione (senza oneri aggiuntivi) in remoto delle norme direttamente da parte dei singoli ingegneri presso i propri uffici. L’eventuale acquisto - e il download del file - dei singoli documenti avverrà a un prezzo unitario speciale forfetario di 15 euro, indipendentemente dal prezzo di listino.
Formazione che garantisca i crediti necessari all’aggiornamento professionale, servizi di informazione tramite internet e newsletter, seminari, convegni e pubblicazioni congiunte sono gli altri campi di azione previsti dall’accordo.
“Per UNI questo accordo è estremamente significativo: gli ingegneri sono la prima categoria professionale che diventa 'Grande Socio' - afferma il presidente UNI Piero Torretta - Ci aspettiamo di riuscire ad abbattere le barriere alla conoscenza e all’uso delle norme da parte di soggetti che possono diffonderne il valore e l’abitudine all’uso in settori molto ampi, contribuendo così a riqualificare l’immagine e la funzione della norma stessa: da riferimento per dirimere i contenziosi a strumento per anticipare e risolvere i problemi. Inoltre auspichiamo che la competenza custodita dai 106 Ordini provinciali e dagli oltre 240.000 iscritti possa affluire nei processi di normazione contribuendo al continuo miglioramento delle norme stesse”.
L’accordo avrà un effetto diretto anche sulla professione dell’ingegnere, infatti Zambrano afferma che “collaboreremo per mettere a punto degli standard di qualità della professione a supporto del progetto di certificazione volontaria delle competenze”.
Conclude Zambrano: “Un Paese senza professionisti non va avanti ed ognuno deve svolgere il proprio ruolo: la Pubblica Amministrazione faccia le 'grandi scelte' di competenza strettamente legislativa ma lasci definire ai progettisti e alle norme tecniche il cosa/come/quanto”.
Torretta conferma che “la collaborazione tra UNI e CNI ha come grande obiettivo anche la semplificazione del quadro delle regole di tipo tecnico che regolano le attività del Paese e delle modalità secondo le quali vengono messe a punto: l’autoregolamentazione su cui si basa la normazione serve proprio a risolvere problemi non adatti a soluzioni legislative senza incorrere nel rischio della autoreferenzialità”.

Fonte UNI

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