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Certificazione energetica, disponibile la nuova versione del software DOCET

Certificazione energetica, disponibile la nuova versione del software DOCET

È disponibile DOCET v.3.18.04.50, la nuova versione del software DOCET v.3 aggiornata tenendo conto delle norme tecniche, dei decreti attuativi contenenti prescrizioni e requisiti minimi degli edifici e delle nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici. L’aggiornamento rispetto alla versione precedente si è reso necessario a seguito dell’implementazione delle nuove specifiche tecniche di riferimento (serie UNI TS 11300 e la nuova serie UNI 10349:2016 sui dati climatici). Il software DOCET v.3 è stato predisposto da ENEA in collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR, come espressamente previsto dal DM 26 giugno 2015.

DOCET v.3.18.04.50 è uno strumento indirizzato ai tecnici e agli operatori del settore edilizio, utilizzabile solo per la certificazione energetica edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2 sia che si tratti di singoli appartamenti che edifici (se costituenti un’unica unità immobiliare) fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.

Il software è stato implementato al fine di produrre un file di interscambio nel formato *.xml standard nazionale ridotto v.12. La finalità del file xml è quella di consentire il trasferimento dei dati contenuti nell'Attestato di Prestazione Energetica delle nuove Certificazioni Energetiche tra i software utilizzati dai certificatori per la redazione dell'Attestato e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni per il suo invio.

Con questa nuova release è quindi possibile la trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni attraverso il file di interscambio generato dal software.

Tale tracciato è stato inoltre adottato da ENEA per il trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE) istituito da ENEA (in recepimento del decreto Linee Guida 2015) al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a livello nazionale.

È in fase di ulteriore sviluppo la predisposizione di DOCET per la generazione del file *.xml standard nazionale nella versione “estesa” che riporterà, oltre alle informazioni contenute nell’APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali).

La versione attualmente disponibile è un'ulteriore evoluzione di quella (v.3.16.06.47) che compare nell’elenco degli applicativi informatici che hanno ottenuto la certificazione di conformità ai sensi del DLgs. 192/2005 e s.m.i. e che è stata progettata e sviluppata conformemente alle normative UNI TS 11300 - parti 1 e 2:2014, UNI TS 11300 parte 3:2010, UNI TS 11300 parte 4:2012 e ha implementato le specifiche tecniche di recente pubblicazione: UNI TS 11300 parte 5: 2016 e la serie UNI 10349: 2016.

AdA

Scarica Docet v.3.18.04.50

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Certificazione energetica degli edifici. Nuovo Dossier dall’UNI

CERT EDIFIl 15 luglio 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre nuovi importanti Decreti, datati 26 giugno 2015, costituenti i disposti attuativi della Legge 90/13, recepimento italiano della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici.
Comunemente detti Decreto “Requisiti Minimi”, Decreto “Linee Guida” e Decreto “Relazioni Tecniche",  i tre provvedimenti definiscono tutti gli aspetti operativi per quanto riguarda i limiti di legge e le prestazioni energetiche di nuovi edifici, edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, nonché forniscono le indicazioni per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).
Il dossier illustrata le principali novità contenute in questi provvedimenti legislativi. In particolare, nella prima parte verranno approfonditi alcuni aspetti particolarmente rilevanti per gli operatori del settore, cercando non solo di presentare i contenuti dei Decreti, ma anche provando a capire come le diverse scelte del legislatore impattino sul mercato e sulle scelte dei progettisti.
Nella seconda parte, invece, un ampio spazio sarà dedicato alla normativa tecnica nazionale che in questo settore riveste un ruolo sempre più fondamentale a supporto della legislazione. Infine, verranno evidenziate quali sono le attività in corso, sia sul piano normativo sia su quello legislativo, e quale sarà l’evoluzione in questo campo per quanto riguarda sia i regolamenti nazionali, sia quelli europei.

Leggi il Dossier

 Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

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Efficienza energetica. Nuova «pagella verde» per gli immobili, Ape obbligatorio per affittare o vendere

ape 2Come da noi già anticipato a giugno, il nuovo modello di attestato energetico per gli immobili è pronto a entrare in vigore: dal 1° ottobre cambiano le modalità per la compilazione dell’attestato di prestazione energetica (o Ape) degli edifici e delle unità immobiliari.

La normativa di riferimento, che modifica il Dlgs 192/2005 e attua in Italia la direttiva europea 2010/31/Ue, è contenuta nelle linee guida emanate dal ministero dello Sviluppo economico lo scorso 26 giugno (pubblicate sulla Gazzetta n. 162/2015). Il nuovo «certificato» che attesta i consumi energetici dell’immobile è composto da cinque pagine, suddivise in due parti: una prima più generica, di facile comprensione per tutti, dove viene indicata la classe energetica dell’immobile, l’indice di prestazione energetica globale (da energia non rinnovabile e rinnovabile) e dove sono riportate le raccomandazioni per migliorare l’efficienza dell’edificio attraverso gli interventi più significativi ed economicamente convenienti. Nella seconda parte si trovano informazioni più di dettaglio e di maggior contenuto tecnico, utili agli addetti ai lavori per una conoscenza più approfondita dell’edificio o dell’appartamento.

Anche se nella denominazione l’attestato di prestazione energetica ha sostituito ormai da due anni il vecchio attestato di certificazione energetica (Ace) fino ad oggi, di fatto, le modalità di compilazione erano rimaste ferme al passato. Ora si cambia. Innanzitutto, aumenta il numero dei servizi energetici presenti in casa che vengono presi in considerazione ai fini dell’esame di efficienza: oltre alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, vengono esaminati – se presenti – la climatizzazione estiva e la ventilazione meccanica.

Per gli edifici terziari si tiene conto anche dell’illuminazione e dei servizi di trasporto a persone o cose (ascensori e montacarichi). Non solo. Dal 1° ottobre, la performance del fabbricato o dell’alloggio è ricavata confrontando l’unità con il cosiddetto edificio standard, un fabbricato “ombra” in tutto e per tutto analogo al progetto reale, ma progettato in condizioni ottimali. Come in passato, il giudizio finale è espresso in classi di merito identificate da lettere, dalla A (la più virtuosa) alla G.

I livelli complessivi sono 10 (prima erano sette): i primi quattro fanno tutti riferimento alla lettera A, con quattro gradazioni, da A4 (il più efficiente) ad A1. Ultima novità di rilievo è che decadono i sistemi regionali per il calcolo delle prestazioni dell’edificio. Pregio della nuova norma, infatti, è essere riuscita infatti a far dialogare le Regioni, riportando la metodologia di esame delle prestazioni a un unico sistema nazionale, con poche eccezioni.

La nuova targa energetica è composta secondo le nuove regole in tutti i casi di nuova costruzione o risanamento di uno stabile già esistente. Nei casi di vendita o affitto dell’unità immobiliare l’attestato è prodotto secondo il nuovo modello solo se non è già presente un vecchio Ape o Ace ancora in corso di validità (il documento ha una vita di 10 anni, salvo lavori di ristrutturazione tali da modificare le prestazioni energetiche del fabbricato).

Per chi dovrà rifare l’Ape (non a fronte di lavori di recupero, ma per naturale scadenza), uno dei risvolti (forse non graditi) nel passaggio dal sistema regionale a quello unico nazionale sarà la possibilità che si verifichino “declassamenti”. In pratica, la casa, che magari era stata venduta come performante e in classe A secondo la scala adottata dal territorio di riferimento, potrebbe finire bruscamente in classe B.

Se in passato la verifica sugli attestati è sempre stata blanda, dal prossimo mese i controlli scatteranno d’obbligo da parte delle Regioni almeno sul 2% degli Ape, a partire da quelli che dichiarano classi più efficienti. Se manca l’attestato per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa che parte da un minimo di tremila euro, ma può arrivare fino a 18mila.

Se manca l’Ape in un atto di compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in multe fra i 3mila e i 18mila euro nel primo caso e fra i 300 e 1.800 nel secondo. Rispetto al passato, non è però più prevista la nullità dell’atto di trasferimento dell’immobile o del contratto di affitto.

AdA

Scarica le Linee Guida

Scarica Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE)

fonte Sole24Ore 253/15 S.R. e M.C.V.

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Impianti termici e certificazione energetica degli edifici: nuovi libretti.

efficienza-energeticaCome precedentemente anticipato, dal 15 ottobre nuovi libretti per gli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici.

È impianto termico quello destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Queste alcune delle risposte contenute nelle FAQ del Ministero dello sviluppo economico in merito all'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale e estiva. Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Tra le singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate sono da intendersi comprese anche gli edifici residenziali monofamiliari, le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.

AdA

Scarica i nuovi modelli

Fonte: ItaliaOggi

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Certificazioni energetiche: cosa cambia con il decreto “Destinazione Italia”

gazzetta immPubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 recante interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia” per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che converte in legge con modificazioni il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013.
Queste alcune importanti novità introdotte, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che interessano il mondo delle certificazioni energetiche.
Allegazione dell’APE ai contratti di compravendita o locazione
Viene confermata la sanzione amministrativa in luogo dell’annullamento del contratto. Viene inoltre precisato che il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
Schermature mobili
Si tiene in considerazione l’effetto delle schermature mobili a condizione che la prestazione energetica delle stesse sia di classe due, così come definita dalla norma europea EN 14501:2006.
Certificatori energetici
Attraverso una modifica del DPR 75/2013 viene ampliato l’elenco di titoli di studio che consentono ai professionisti di poter redigere attestati di prestazione energetica senza corso di formazione; questo purché i professionisti siano abilitati all’esercizio della professione e non vi siano disposizioni regionali differenti. Le lauree aggiunte sono alcune facoltà di ingegneria (aerospaziale, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, dell’elettronica, informatica e navale) e la laurea di pianificazione territoriale e ambientale. Aggiunti anche alcuni diplomi tecnici ovvero quelli di perito industriale negli indirizzi: aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.
Vi è una novità anche per quanto riguarda la durata dei corsi di formazione, che passa da 64 a 80 ore.
Annunci di locazione di durata inferiore a 4 mesi
Per i soli annunci di locazione con durata inferiore a 4 mesi non è più obbligatorio indicare nell’annuncio la classe energetica e l’indice di prestazione energetica.

mb

Fonte: CTI - Comitato Termotecnico Italiano

 

 

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Certificazione energetica: online l’elenco dei soggetti autorizzati

classi-energeticheÈ disponibile online, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, l'elenco dei soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

L’elenco contiene i primi 18 Enti autorizzati dal Ministero secondo quanto previsto dal Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (Dpr 75/2013).

Si tratta di 3 Università (Napoli, Roma Tre, Firenze), 9 Collegi dei Geometri (di cui 2 campani), 4 Ordini degli Ingegneri e 2 Collegi dei Periti industriali che potranno formare i tecnici e rilasciare loro la qualifica di certificatore energetico degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica degli edifici è uno strumento per valorizzare la qualità degli immobili e costituisce un’opportunità per la creazione di nuove figure professionali e la specializzazione di quelle esistenti.

Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei corsi di formazione per certificatori energetici
Schema di procedura per l'autorizzazione

AdA

Fonte: MiSe

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Certificatori energetici. Presto nuove regole

cert energL'entrata in vigore delle nuove regole è vicina, ma non pare destinata a risolvere tutti i dubbi dei professionisti. A febbraio il Governo ha approvato l'ultimo tassello della normativa sulla certificazione energetica, che detta i requisiti per l'abilitazione al rilascio dell'Ace. Ma il Dpr, firmato dal Presidente della Repubblica lo scorso 16 aprile, sarà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» solo tra qualche giorno. Mentre è alta l'attesa di professionisti e tecnici che ambiscono al riconoscimento ufficiale di certificatori.
Il fatto è che sulla materia della certificazione energetica le regole su chi è abilitato a compilare il certificato arrivano quando il rilascio dell'Ace è da tempo obbligatorio, sia in caso di nuova costruzione o ristrutturazione integrale, sia in caso di trasferimento a titolo oneroso di una singola unità abitativa. Pertanto, nei mesi passati e sui territori dove non sono intervenute le Regioni a normare il vuoto lasciato dallo Stato (colmato solo da alcune indicazioni transitorie contenute nell'allegato III del Dlgs 115/2008), i certificatori hanno operato sulla base di qualifiche accettate in una sorta di deregulation. Il tutto è complicato da un testo normativo che, anche se molto dettagliato, non si può definire immediato né privo di contraddizioni. Soprattutto per ciò che riguarda i titoli di studio che abilitano al rilascio dell'Ace, con o senza una formazione aggiuntiva necessaria.
Il Dpr in arrivo attua, con otto anni di ritardo, il Dlgs 192/2005, che a sua volta ha recepito la direttiva europea 2002/91/Ce. Con estremo dettaglio, definisce come si diventa certificatori. La qualifica innanzitutto è aperta non solo alle persone fisiche, ma anche alle Esco e alle società (così non accade nella maggior parte dei sistemi regionali). I certificatori devono inoltre essere liberi da conflitti d'interesse rispetto all'immobile da esaminare.
I titoli di studio ammessi sono, in estrema sintesi, tutte le lauree tecniche del vecchio e del nuovo ordinamento più i diplomi. Fra gli ammessi ci sono matematici, fisici, scienziati agrari e forestali. Per l'abilitazione è inoltre necessario essere iscritti a un ordine o collegio professionale, ma ovviamente solo per quelle categorie che hanno un ordine o collegio: altra differenza tutt'altro che trascurabile. È inoltre indispensabile ottenere il rilascio di un certificato che attesti l'esperienza nella progettazione di edifici e impianti.
Per chi non può comprovare le proprie capacità o per chi ha un titolo di studio contemplato dal Dpr, ma che non abilita automaticamente alla certificazione, è necessario tornare a scuola. Il corso previsto è di 64 ore con superamento di esame finale. Ed è proprio qui che, sulla base di quanto già accaduto con le norme regionali, si prefigura il caos. In più di un caso, infatti, il tentativo delle amministrazioni locali di imporre la formazione obbligatoria è finito in tribunale. Dalla Liguria alla Puglia, dal Piemonte alle Marche. Con risultati che spesso hanno costretto al dietrofront il legislatore.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Consumi da fonti rinnovabili con certificazione uniforme

 

efficienza energetica tecEmanata, all'indomani del deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia europea, l'ultima parte della norma tecnica UNI-TS 11300 che uniforma sul piano nazionale le regole in tema di calcolo per la certificazione energetica degli edifici. La UNI-TS 11300-4 era attesa da anni: il 10 maggio è entrata a far parte del corpo normativo nazionale.
E' necessaria per il calcolo del consumo di energia rinnovabile per la produzione di acqua calda e riscaldamento nelle abitazioni, diventa indispensabile per ricomporre il mosaico di norme, regole, classi e sistemi di calcolo vari che ha prodotto il nostro paese.

Questo dedalo normativo è stato fotografato dal rapporto 2012 sulla certificazione energetica coordinato dal CTI (Comitato termotecnico italiano) dal quale risulta ad esempio che la Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano non utilizzano le norme tecniche nazionali del pacchetto UNI/TS 11300 (l'indagine si riferisce alla situazione entro dicembre 2011) e che la maggior parte delle regioni accetta l'autodichiarazione in classe G del proprietario; questo è uno dei punti per i quali la Commissione europea ha messo in mora lo Stato italiano.
Sono proprio gli edifici, infatti, all'origine del 40% circa del consumo energetico e del 36% delle emissioni di CO2 nella Ue. La normativa europea mira a ridurre in misura significativa questo consumo, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica della UE.

Continua su Il Sole 24 Ore

Reg. 244/2012

Reg. 244/2012 (Orientamenti)

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Certificazione energetica in Italia: lo stato dell'arte

efficienza energetica tecNel nostro paese il recepimento della Direttiva europea 2002/91/Ce sul “rendimento energetico degli edifici nell’edilizia” ha prodotto un corpus normativo statale e regionale, anche se non ancora esaustivo, certamente significativo in materia di certificazione energetica degli edifici.
Con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 inerente l’“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” per la prima volta vengono fissate delle regole riguardanti:

  • la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
  • i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
  • le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
  • i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
  • la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
  • la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

A tale dispositivo normativo, corretto ed integrato con il D. Lgs n. 311/2006, fa seguito il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 con cui è stato emanato il relativo Regolamento di Attuazione che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs 192/2005. Le prescrizioni introdotte dal Regolamento si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici le norme tecniche nazionali UNI/TS 11300. Altre modifiche al D. Lgs 192/2005 sono state apportate con la L. n.133/2008, tra cui quella, introdotta dall’art. 35, con cui venne meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, decisione successivamente oggetto di una formale procedura di messa in mora da parte della comunità europea. Nel luglio 2009 viene pubblicato il D.M. del 26 giugno 2009 inerenti le“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” che dopo quattro anni dal primo provvedimento del governo italiano, definisce completamente le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 192/2005. Le Linee guida, come esplicitato dall’articolo 3, hanno finalità atte a garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/Ce, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti. Le stesse Linee si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali.

Continua su Il Denaro

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Certificazione energetica degli edifici. Forum nazionale a Milano

 

forum certif energNell’ambito della manifestazione fieristica Mostra Convegno Expocomfort, si svolgerà a Milano il prossimo 27 marzo la seconda edizione del “Forum nazionale sulla certificazione energetica degli edifici”.
L’incontro rappresenta un’occasione di aggiornamento sia legislativo che normativo, oltre che un punto di incontro per tutti coloro che trattano, direttamente o indirettamente, il tema della certificazione energetica degli edifici.
Punto di partenza della manifestazione sarà la presentazione del “Rapporto 2012”, lo studio aggiornato, elaborato dal CTI - Ente federato UNI - che offre un quadro di riferimento ufficiale sull’applicazione della certificazione energetica degli edifici a livello nazionale.
La direttiva 2002/91/CE, ufficialmente abrogata con effetto dal 1° febbraio 2012, ha dato avvio in Europa e in Italia alla certificazione energetica. Tale direttiva, ormai in pensione, lascia spazio alla nuova 2010/31/UE, la cui applicazione richiede la revisione dell'intero pacchetto di norme tecniche EN attualmente vigente e finalizzato alla determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici.
La materia farà da premessa alla questione concernente lo stato dell’arte della legislazione e della normativa tecnica in Italia. Si sono infatti conclusi i lavori di aggiornamento della UNI/TS 11300 parti 1 e 2 e sarà presto pubblicata la parte 4. Inoltre il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando all’aggiornamento del D.Lgs 192/05 e, conseguentemente, dei disposti collegati, che ingloberà anche alcune misure relative al recepimento della direttiva 2010/31/UE. Gli interventi saranno mirati alla messa in evidenza di tutte le modifiche apportate nell’iter di revisione.
A completamento di una serie di interventi di aggiornamento normativo è prevista una Tavola rotonda su “Certificazione energetica, congiuntura e necessità di sviluppo”, opportunità di riflessione per acquisire consapevolezza circa le sfide che il settore dovrà affrontare nei prossimi anni, come la lotta ai cambiamenti climatici. In questa prospettiva, efficienza e certificazione energetica ricopriranno un ruolo sempre più importante.

Fonte: Comitato Termotecnico Italiano

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