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Protettori auricolari. Pubblicate due norme UNI

Protettori auricolari. Pubblicate due norme UNI

Pubblicate, a cura della commissione Acustica e vibrazioni dell’UNI, le norme UNI EN ISO 4869-1 “Acustica - Protettori auricolari - Parte 1: Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora e UNI EN ISO 4869-2 “Acustica - Protettori auricolari - Parte 2: Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A quando i protettori auricolari sono indossati”.

La UNI EN ISO 4869-1 definisce un metodo soggettivo per la misurazione dell'attenuazione sonora offerta dai protettori auricolari. Il metodo di laboratorio descritto consente di ottenere valori prossimi all'attenuazione massima, che non vengono normalmente ottenuti in condizioni di campo.
Con questo metodo di prova, i risultati sono ottenuti a livelli di pressione sonora bassi (prossimi alla soglia uditiva). Essi sono tuttavia rappresentativi dei valori dell'attenuazione garantiti dai protettori auricolari a livelli di pressione sonora più elevati, tranne nel caso di protettori auricolari con caratteristiche variabili in funzione dell'ampiezza, ossia quando i livelli di pressione sonora sono superiori alla soglia oltre la quale queste caratteristiche diventano effettive. A questi livelli di pressione sonora, il metodo definito nel presente documento diventa inapplicabile, in quanto tende abitualmente a sottovalutare l'attenuazione offerta dai dispositivi di questo tipo.
Alle frequenze minori di 500 Hz, l'attenuazione può essere sopravvalutata di alcuni decibel a seguito del mascheramento dovuto al rumore fisiologico nelle prove della soglia uditiva dell'orecchio occluso.
Nella norma sono citati i seguenti riferimenti normativi:

  • ISO 8253-2 Acoustics - Audiometric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure-Ione and narrow-band test signals;
  • IEC 60263 Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams;
  • IEC 61260-1 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 1: Specifications.

La seconda parte della UNI EN ISO 4869, descrive tre metodi (il metodo per banda di ottava, il metodo HML e il metodo SNR) per la valutazione dei livelli effettivi di pressione sonora ponderati A quando si indossano i protettori auricolari. Questi metodi sono validi per il livello di pressione sonora o per il livello continuo equivalente di pressione sonora del rumore. Sebbene siano concepiti in primo luogo per l'esposizione al rumore stazionario, questi metodi sono anche validi per i rumori che comprendono componenti impulsive. È possibile che possano non essere adatti per l'utilizzo nelle misurazioni del livello di pressione sonora di picco. I valori di banda di ottava, H, M, L o SNR sono adatti a stabilire criteri di attenuazione sonora per selezionare o confrontare i protettori auricolari e/o per definire requisiti accettabili minimi di attenuazione sonora.
All’interno della norma sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • ISO 4869-1 Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation;
  • ISO 9612 Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method;
  • IEC 61672-1 Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications.

Le norme UNI sono disponibili sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

 

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Apparecchi di protezione delle vie respiratorie

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie

Pubblicata, a cura della Commissione Sicurezza, la norma UNI 11719:2018 “Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR), in applicazione alla UNI EN 529:2006”
La norma costituisce uno strumento per definire e attuare un programma di protezione delle vie respiratorie, fornendo criteri di scelta, uso, cura e manutenzione degli APVR. La norma non tratta gli APVR utilizzati per immersione o per pressioni diverse dalla normale pressione atmosferica e nell’appendice B, informativa, è riportato l’elenco delle norme europee sugli APVR disponibili.
È chiaro che vista l’estrema varietà degli ambienti di lavoro le condizioni e le esigenze di protezione cambiano in funzione degli specifici ambienti pertanto la valutazione del rischio non può che essere effettuata caso per caso. Un’attenta e specifica valutazione del rischio permette di identificare l’APVR più idoneo al singolo caso.
La formazione, l'addestramento all'uso degli APVR e la verifica dell'apprendimento non sono trattati nella norma, in quanto ampiamente definiti nella legislazione vigente.

All’interno della norma sono citati i seguenti riferimenti normativi:

  • UNI EN 132 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi;
  • UNI EN 134 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei Componenti;
  • UNI EN 136 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere intere - Requisiti, prove, marcatura;
  • UNI EN 140 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura;
  • UNI EN 149 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura;
  • UNI EN 529 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione – Documento guida.

mb

Fonte UNI

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Fondo per le vittime dell’amianto. Dall’INAIL un opuscolo esplicativo

AMIANTO INAILReso disponibile dall'INAIL un opuscolo che chiarisce quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattie asbesto-correlate e dei loro superstiti.
Tra le diverse competenze che qualificano la sua attività istituzionale, l’INAIL si distingue per il ruolo svolto nella lotta all’amianto e per l’adozione degli strumenti più idonei a garantire la tutela dei lavoratori.
Uno di questi strumenti è la prestazione economica aggiuntiva per i titolari di rendite per malattie asbesto-correlate, erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Inail con contabilità autonoma e separata dalla legge finanziaria del 2008.
Questo opuscolo illustra la composizione e il funzionamento del Fondo, chiarendo le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva e approfondendo le novità normative più recenti: dall'estensione in via sperimentale dei benefici del Fondo ai malati di mesotelioma che hanno contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale, alla nuova prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali deceduti per malattie asbesto-correlate.
La diffusione di questo opuscolo nei centri specialistici ospedalieri potrebbe essere di pronto supporto.

mb

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Fonte INAIL

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Vibrazioni meccaniche: l’UNI adotta due norme ISO

Vibrometro okAllo scopo di tenere aggiornato il parco normativo esistente in materia di vibrazioni, la Commissione "Acustica e vibrazioni" dell'UNI intende adottare due norme internazionali.
Rappresenta l’adozione della ISO 20816-1:2016 il progetto UNI1602578Vibrazioni meccaniche - Misurazione e valutazione delle vibrazioni della macchina - Parte 1: Linee guida generali” che definisce le condizioni generali e le procedure per misurare e valutare le vibrazioni utilizzando misurazioni effettuate su parti rotanti, non rotanti e non alternative di macchine intere. È applicabile a misurazioni di vibrazioni radiali dell’albero, sia assolute che relative, per quanto riguarda il monitoraggio dei giochi radiali, ma esclude le vibrazioni assiali dell’albero.
I criteri generali di valutazione, presentati sia in termini di ampiezza della vibrazione che di cambio di vibrazioni, riguardano sia prove di monitoraggio sia di accettazione operativa; sono stati forniti principalmente per quanto riguarda il fissaggio affidabile, sicuro e il funzionamento a lungo termine della macchina minimizzando gli effetti negativi sulle apparecchiature associate.
UNI1602579Vibrazioni meccaniche - Equilibratura dei rotanti - Parte 1: Procedura e tolleranze dei rotanti con comportamento rigido” (adozione della ISO 21940-11:2016 che va a sostituire la UNI ISO 1940-1:2007) definisce le procedure e le tolleranze di squilibrio per l'equilibratura di rotori con un comportamento rigido. Essa specifica: l'entità dello squilibrio residuo ammissibile; il numero necessario di piani di correzione; la ripartizione dello squilibrio residuo ammissibile ai piani di tolleranza e distinzione fra piani di tolleranza e piani di correzione; come contabilizzare errori nel processo di equilibratura.
I progetti hanno raggiunto la fase di inchiesta pubblica preliminare, fase fondamentale per vagliare gli interessi del mercato. L'inchiesta scadrà il prossimo 16 gennaio: sino a quella data è possibile inviare commenti

mb

Fonte UNI

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INAIL - Aggiornato il cruscotto infortuni

INAIL LOGOIl decreto legislativo n.151/2015 ha abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, resta comunque l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera.
Al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili ad orientare l'azione ispettiva, l'Inail ha realizzato il Cruscotto infortuni le cui funzionalità sono illustrate con la circolare n. 92 del 23 dicembre 2015.
E' stato effettuato un aggiornamento di tale applicativo consentendo l'accessibilità ai datori di lavoro e ai loro intermediari delle informazioni relative agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati, a decorrere dal 23 dicembre 2015 e contenute nel Cruscotto infortuni.
L'utente, attraverso le credenziali per l'accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica, ha la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.

Circolare INAIL n. 31/2016

mb

Fonte INAIL

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Lavori sotto tensione. Rinnovo autorizzazione triennale. I chiarimenti del Ministero

LAVORI SOTTO TENSIONEPubblicata dal Ministero del Lavoro il 7 luglio 2016 la circolare n.38 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell’autorizzazione.
Il documento riporta indicazioni riguardanti il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate da Dm 4 febbraio 2011, in merito all’esecuzione dei lavori sotto tensione e alla formazione del personale.
Per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, come indicato dal punto 1.31 dell’Allegato II del decreto 4 febbraio 2011, dopo il triennio di validità dell’autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza, al Ministero del Lavoro- Direzione generale tutela condizioni di lavoro e relazioni industriali – Divisione III. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’azienda e presentata sia in cartaceo che via Pec.
L’istanza dovrà contenere in sintesi: dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000, documentazione sulla formazione quinquennale DM 4 febbraio 2011, permanenza abilitazioni Dm 4 febbraio 2011, certificazione UNI EN ISO 9001, BS-OSHAS 18001, assicurazione responsabilità civile.
Per quanto riguarda invece l’autorizzazione alla formazione del personale (punto 4.3.1 Allegato III DM 4 febbraio 2011) identiche le modalità di presentazione e i recapiti alla scadenza dell’autorizzazione triennale.
La documentazione a corredo riguarderà: dichiarazione sul permanere delle condizioni per il rilascio ai sensi del Dpr 445/200, certificazione UNI EN ISO 9001:2000; certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Viene ricordato come, sia per l’autorizzazione all’esecuzione sia per l’autorizzazione alla formazione, qualora sopravvengano modifiche alle condizioni richieste dal Decreto 4 febbraio 2011, queste devono essere in ogni caso comunicate tempestivamente. Per l’esecuzione seguendo il punto 1.3.2 dell’Allegato II del Decreto 2011, per la formazione il punto 4.3.2 dell’Allegato III.

Circolare 7 luglio 2016 rinnovo autorizzazione lavori sotto tensione

mb

Fonte Ministero Lavoro

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Dlgs 39/2016. Previsti aggiornamenti del Documento unico di prevenzione e della formazione dei lavoratori

CLPFormazione da aggiornare in materia di sicurezza dopo l’arrivo del Dlgs 39/2016, attuativo della direttiva 2014/27/Ue, relativa alla classificazione, all’etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, in vigore dal 29 marzo scorso. La disposizione impatta in modo significativo anche sulla necessità di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.
Il decreto ha modificato diverse disposizioni del Titolo IX del Tu sicurezza (Dlgs 81/08). Ad esempio, nella definizione di agenti chimici pericolosi di cui all’articolo 222 Dlgs 81/08 non si fa più riferimento al Dlgs 52/1997 ma al regolamento CE 1272/2008 e ai criteri di classificazione in una classe di pericolo fisico o pericolo per la salute in essa contenuta, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nel regolamento. Inoltre, si fa richiamo agli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro
In materia di informazione e formazione dei lavoratori, l’articolo 227 prevede ora che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori o ai rappresentanti l’accesso alle schede dei dati di sicurezza messe a disposizione non più dal responsabile dell’immissione sul mercato bensì «dal fornitore», che dovrà altresì trasmettere al datore di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti, ex regolamento Ce 1907/2006.
Altra importante modifica viene introdotta nell’articolo 37 del Dlgs 81, relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: il datore di lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in particolare in relazione ad una serie di concetti (rischio, danno, prevenzione, protezione, etc.), ai rischi riferiti alle varie mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto cui appartiene l’azienda.
Ancora, al comma 7 si prevede che il datore fornisca a dirigenti e preposti un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai compiti da svolgere. Si precisa inoltre che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la sua attività di rappresentanza, in modo da conferirgli le competenze appropriate circa le principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Dal 29 marzo 2016, si rende quindi necessario riformare il documento di valutazione dei rischi in riferimento al Titolo IX per le sostanze pericolose e i relativi allegati.

Dlgs 39/2016

mb

Fonte Il Sole 24 Ore

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Montaggio dei palchi: pubblicato il decreto che tutela la sicurezza degli operatori

palchi spettacoliCon Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute del 22 luglio 2014, pubblicato lo scorso 8 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 183, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".

Nel documento le corrette modalità operative per operare in sicurezza. Il gruppo di lavoro voluto dal ministero ha provveduto, così, a redigere un documento tecnico utile a indicare delle corrette modalità operative per il montaggio e smontaggio dei grandi palchi e i cui contenuti sono adesso confluiti nel dm 22 luglio 2014 di recente pubblicazione. Il provvedimento – come sancito dal “decreto del fare” – indica le modalità con cui le disposizioni del titolo IV del “Testo Unico” che regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si applicano anche agli specifici settori degli spettacoli cinematografici, teatrali e di intrattenimento e alle manifestazioni fieristiche: una scelta, questa del legislatore, che comporta l'assegnazione della responsabilità dell'opera e della sicurezza degli operatori che la devono realizzare in capo alla figura del committente, riconducendo tale comparto a quella struttura gestionale e organizzativa ben definita proprio dal Titolo IV (e dalla normativa comunitaria che questo, a sua volta, recepisce).

Il decreto è caratterizzato da diversi punti essenziali. Tra questi: la necessità di considerare i rischi per addetti che, pur con mansioni non specifiche, possono essere coinvolti in attività pericolose svolte dai professionisti del montaggio e dell'allestimento dei palchi; l’attenzione agli aspetti progettuali connessi con la stabilità dei punti di fondazione o sostegno delle strutture e delle opere a esse correlate (fattori all’origine dei crolli fatali di Trieste e Reggio Calabria); la necessità di raccogliere informazioni e di conoscere le possibili situazioni relative a ogni sito specifico (sia in termini geo-topografici che climatico-meteorologici, oppure connessi con le vie di fuga e, in generale, con la gestione delle possibili emergenze).

Ancora, il provvedimento pone l’accento sul ruolo del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione – che dovrà definire le fasi di montaggio e smontaggio e assicurarne il rispetto (così come individuare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) – e sull’obbligo da parte delle imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con quanto da egli disposto. Infine, assume importanza dirimente la formazione del personale delle imprese, intesa quale elemento in grado di generare conoscenza e competenza sulla legislazione e sulle corrette modalità operative, ma utile anche a generare consapevolezza sull'importanza di rispettare le disposizioni e sulle conseguenzeche la loro disapplicazione possono generare.

AdA

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Fonte: Inail

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Vibrazioni meccaniche. Pubblicato il Rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350

vibraQuando si deve affrontare un’analisi dei rischi, l'argomento delle vibrazioni è sempre complesso poiché l'esposizione dell'operatore non dipende solo dalla macchina esaminata, ma anche dagli utensili di cui essa è equipaggiata, dalle condizioni operative e dal comportamento (inteso come gestualità) dell'operatore.
Il Comitato tecnico europeo CEN/TC 231 “Mechanical vibration and shock” - preposto alla preparazione delle norme riguardanti l'esposizione alle vibrazioni meccaniche ed urti - è consapevole di questi problemi e opera per poter fornire dei documenti che siano di aiuto a tutti coloro che, a vario titolo, si devono confrontare con questo argomento.
Tra questi documenti vi è l'UNI CEN/TR 15350:2014Vibrazioni meccaniche - Linee guida per la valutazione dell'esposizione al sistema mano-braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese quelle fornite dal fabbricante della macchina”. In esso non sono riportati i valori di accelerazioni generati dalle macchine portate. Piuttosto, e questo è molto importante, il Rapporto Tecnico insegna come gestire i valori di accelerazione forniti dai costruttori (e presenti sui libretti di uso delle macchine) o reperibili da altre fonti, quali banche dati o pubblicazioni scientifiche.
Per valutare il rischio la norma UNI CEN/TR 15350 raccomanda che al valore di emissione dichiarato dal costruttore sia applicato, nella maggior parte dei casi, un coefficiente moltiplicativo in funzione della tipologia di utensile.
Per quanto riguarda la stima del rischio, si sta andando verso un grande utilizzo delle banche dati, sia per l'acustica che per le vibrazioni. Ma per inserire i dati (di acustica e vibrazione) sono necessarie delle procedure che garantiscono le metodologie con cui i valori sono stati misurati.

mb

Fonte UNI

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"Fare i (rac)CONTI con il cambiamento". Nuova pubblicazione dell'INAIL

RACC INAILIl valore della parola e della scrittura come strumento per esprimere il vissuto di chi ha subito un incidente sul lavoro.
Da questa idea nasce “Fare i (rac)CONTI con il cambiamento”  che raccoglie i testi di un gruppo di persone che hanno vissuto direttamente o come familiare un’esperienza di infortunio o malattia professionale. I testi sono la rielaborazione di una serie di interviste e del materiale prodotto in un laboratorio di narrazione autobiografica.
Lo spazio del laboratorio è diventato un luogo dove la memoria individuale è diventata cronaca di sé e strumento di rielaborazione del proprio vissuto. L’obiettivo è mettere questo vissuto a disposizione di altri con la finalità di stimolare processi di riflessione e sensibilizzazione rispetto ai temi dell’infortunio e della prevenzione nei luoghi di lavoro.

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Fonte INAIL

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