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News - Sicurezza sul Lavoro

News - Sicurezza sul Lavoro (467)

Lavorazioni gravose, in Gazzetta le categorie lavorative

Lavorazioni gravose, in Gazzetta le categorie lavorative

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 il Decreto 5 febbraio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - emanato ai sensi dell'art. 1, comma 153, della Legge di bilancio 2018 - che provvede a specificare le professioni di cui all'allegato B della suddetta legge, esentate dall'incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto a decorrere nell'anno 2019 a causa dell'incremento della speranza di vita, a condizione che i lavoratori interessati svolgano tali attività da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Le categorie di lavoratori, inserite nell'allegato A del decreto, costituiscono una specificazione di quelle già individuate dalla Legge di bilancio 2017 ai fini dell'accesso all'Ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori "precoci" e delle seguenti quattro categorie professionali, inserite nell'allegato B della Legge di bilancio 2018:

- operatori dell'agricoltura, zootecnia e pesca;

- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

- siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Decreto legislativo 67/2011;

- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Le specificazioni delle categorie lavorative "gravose" effettuate dal Decreto interministeriale del 5 febbraio 2018 valgono, comunque, anche ai fini dell'accesso all'Ape sociale, nonché al pensionamento anticipato previsto per i lavoratori "precoci".

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Scarica il Decreto 5 febbraio 2018

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Sicurezza nei lavori elettrici in alta tensione, volume Inail

Sicurezza nei lavori elettrici in alta tensione, volume Inail

Pubblicato da Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici - un nuovo manuale che affronta normativa e disposizioni utili alla riduzione dei rischi per i lavoratori addetti agli impianti o che si trovino in prossimità delle parti attive.

Oggetto della trattazione è la sicurezza sul lavoro in ogni mansione che possa interessare l’elettricità ad alta tensione.

Con la pubblicazione del d.lgs. 81/2008 e delle norme CEI 11-15 e CEI 11-27, e con il recepimento della norma En 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per ridurre il rischio nei lavori con rischio elettrico.

Il volume parte da leggi norme e decreti per esaminare compiti e ruoli del personale, protezione, documenti e prassi, nonché l’esercizio, la manutenzione e le verifiche. Toccando anche attività come potatura delle piante o in cantiere in prossimità degli elettrodotti.

Scarica la pubblicazione INAIL

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Calcolo esposizione ad agenti chimici: inchiesta pubblica finale UNI

Calcolo esposizione ad agenti chimici: inchiesta pubblica finale UNI

Entro il 1 marzo sarà possibile partecipare all'inchiesta pubblica finale di UNI sul Rapporto Tecnico U5000C490 della Commissione Sicurezza che ha per argomento la struttura e le applicazioni di modelli di calcolo utilizzabili per la valutazione del rischio derivante dalla presenza degli agenti chimici negli ambienti di lavoro.

La futura norma che si va impostando si propone di descrivere la struttura e le applicazioni di altri modelli, facendo riferimento a studi sulle loro caratteristiche ed i loro utilizzi. L'obiettivo è quello di aiutare il datore di lavoro nella scelta di un eventuale modello di calcolo per la stima dell'esposizione occupazionale ad agenti chimici che meglio risponda alle esigenze della propria realtà lavorativa.

L'inchiesta finale è cominciata il 9/02/2018 e si chiuderà il 01/03/2018. UNI aggiunge, a proposito del Rapporto, che si propone di descrivere la struttura e le applicazioni pratiche dei seguenti modelli di calcolo: "Movarisch", "Modello applicativo proposto dalla regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico", "Stoffenmanager", "Cheope CLP", "Linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro", utilizzabili per la valutazione del rischio derivante dalla presenza degli agenti chimici negli ambienti di lavoro, facendo riferimento ad eventuali studi sull'applicazione dei suddetti modelli e mettendo in evidenza, per ciascuno di essi, caratteristiche ed utilizzi.

L'inchiesta pubblica è una fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme: il progetto elaborato e approvato dall'organo tecnico competente (revisionato nei suoi aspetti qualitativi e formali) viene messo a disposizione di tutti gli operatori al fine di raccogliere i commenti e ottenere il consenso più ampio possibile. Dunque, è data a tutti gli stakeholders la possibilità di esprimere i propri commenti sui contenuti del progetto, prima che questo diventi una norma. Tutte le parti economico/sociali interessate – in particolare coloro che non hanno potuto partecipare alla prima fase di elaborazione normativa – possono quindi contribuire al processo normativo.

AdA

Scarica il progetto di norma

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Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle abilitazioni entro il 12 marzo 2018

Attrezzature di lavoro: aggiornamento delle abilitazioni entro il 12 marzo 2018

Il 12 marzo 2018 scadono i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni all’uso delle attrezzature di lavoro di cui al comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08, le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013.

Pertanto, per ciascuna abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori, entro il 12 marzo 2018.

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all'Accordo del 22 febbraio 2012 (poi in parte modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016) del sono:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre, mobile e per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti "muletti"
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo.

Sempre la stessa normativa stabilisce che, una volta conseguita l’abilitazione, la stessa vada rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

AdA

Scarica l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

Scarica l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

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Parapetti di sommità dei ponteggi a protezione dei lavori in copertura

Parapetti di sommità dei ponteggi a protezione dei lavori in copertura

Pubblicato da Inail uno studio sull’uso dei ponteggi per la realizzazione di parapetti di protezione collettiva contro le cadute dall’alto sulla sommità delle impalcature. Prove sperimentali e analisi tecniche per la verifica della praticabilità di tale protezione nel lavoro sulle coperture.

Lo studio parte dalle indicazioni in merito a normativa e requisiti di sicurezza derivanti dalla norma UNI EN 13374:2013 sui sistemi temporanei per la protezione dei bordi (non applicabile ai sistemi di protezione laterale.

È possibile l’impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto.

Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 (D.Lgs. 81/08) e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura. Ciò preceduto dalla necessaria valutazione dei rischi e dalla valutazione dei requisiti geometrici.

Dopo avere elencato le definizioni necessarie (ancoraggio, impalcato, telaio), quanto previsto dalla norma UNI EN 13374:2013 e i requisiti dei parapetti di sommità di un ponteggio (prestazionali, geometrici e di posizionamento) il volume affronta una serie di prove sperimentali.

Configurazioni di prova, Schema CD, Schema CS, Schema CSR, attrezzature e apparecchiature, prove con sacco sferoconico, con rullo cilindrico. Test di impatto per valutare l’efficacia della protezione contro la caduta di cose e persone. Azioni sui montanti e sugli ancoraggi per la realizzazione del ponteggio.

Scarica il manuale

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CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

Novità per l'applicazione del CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, comprese quelle pericolose) ai generatori di aerosol.

È l'effetto delle modifiche al D.P.R. n. 741/1982, introdotte dal D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2018, n. 29), in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CLP.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

  • quando l'aerosol è classificato come “non infiammabile”, l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 (tabella 2.3.1 CLP)
  • quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2 (tabella 2.3.1 CLP)
  • quando l'aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» l'avvertenza “Pericolo” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1 (tabella 2.3.1 CLP)
  • se l'aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 (tabella 6.1 CLP)
  • ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto

AdA

Scarica il D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017

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Primo soccorso e prevenzione incendi: Circolare dell’INL per i datori di lavoro

Primo soccorso e prevenzione incendi: Circolare dell’INL per i datori di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n° 1 dell'11 gennaio 2018, fornisce le indicazioni ai datori di lavoro riguardo l’adempimento dei compiti loro assegnati in materia di primo soccorso e prevenzione incendi.

In particolare, in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l’Ispettorato precisa che tale facoltà, con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” e ha l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato.

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti (articolo 18, c 1, lettera t). È stato inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso decreto legislativo.

AdA

Scarica la Circolare INL n° 1 dell'11 gennaio 2018

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Sorveglianza sanitaria: dal 1 gennaio l'applicativo INAIL “Comunicazione medico competente”

Sorveglianza sanitaria: dal 1 gennaio l'applicativo INAIL “Comunicazione medico competente”

Fino al 31 marzo 2018 i medici competenti dovranno trasmettere all'Inail, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all'anno precedente.

Inail avvisa che dal 1 gennaio 2018 i medici competenti dovranno utilizzare l'applicativo “Comunicazione medico competente”, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2016 e disponibile sul Portale Inail nella sezione servizi online.

Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B), esclusivamente per via telematica.

L'Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

Sul sito web dell’Istituto, nella pagina dedicata all'obbligo di comunicazione annuale del medico competente, sono presenti i vari manuali di istruzioni a disposizione del professionista per effettuare la comunicazione.

AdA

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito su RSPP

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nuovo quesito su RSPP

Disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la risposta a un nuovo interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, L’Unione Generale del Lavoro (UGL) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, precisa che le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Destinatario: UGL

Istanza: Quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

AdA

Scarica l’interpello n.2/2017

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Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il sedicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • all'articolo 1, viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti,  ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;
  • all'articolo 4, viene decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco, adottato in allegato al decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

AdA

Scarica il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018

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