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LE
imprese
SOCIALI
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Il 24 gennaio 2008 sono stati firmati dal Ministro della Solidarietà
Sociale, Paolo Ferrero e dal Ministro dello Sviluppo Economico, Pier
Luigi Bersani, i quattro provvedimenti attuativi che integrano le norme
relative all'impresa sociale.
I quattro decreti riguardano, rispettivamente:
-
la qualificazione dei ricavi per
rientrare nell'ambito dell'impresa sociale;
-
le linee-guida per le modalità
relative a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e
cessione dell'impresa;
-
le linee-guida per redigere il
bilancio sociale (che, in base alla legge delega, per questa nuova
forma giuridica diventa obbligatorio);
-
l'elenco degli atti e i
documenti da depositare al Registro delle imprese.
Con questo "pacchetto", si completano le disposizioni del Decreto
Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 sull'impresa sociale che, a sua volta,
raccoglie le indicazioni della Legge 13 giugno 2005, n. 118.
I soggetti che possono conseguire il titolo di impresa sociale sono "tutte
le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del
codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse
generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4".
Possono dunque acquisire la qualifica
di impresa sociale:
-
gli enti, di cui al Libro I del
Codice Civile, senza fini di lucro e destinati al perseguimenti
di finalità etico-sociali (le associazioni riconosciute e non, le
fondazioni, i comitati);
-
gli enti, di cui al Libro V del
Codice Civile, finalizzati
alla produzione in funzione meramente lucrativa o di mutualità
interna di beni e di servizi (le società - di persone e di capitali
- le cooperative, i consorzi).
L'impresa sociale è caratterizzata
dalla assenza di lucro soggettivo (i soci e le persone che ci lavorano
non possono trarre utili) e dalla tipologia di attività che essa svolge.
Tra i requisiti, oltre a quello principale di destinare utili e avanzi
di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento
del patrimonio (e quindi non distribuirli, neanche in forma indiretta),
l'impresa sociale deve: possedere una struttura democratica, ottenere
oltre il 70% dei ricavi dalla sua attività principale, redigere il
bilancio sociale, e prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione
dei lavoratori e dei destinatari delle attività.
Un altro elemento importante che caratterizza l'impresa sociale riguarda
la pluralità dei settori di intervento: gli ambiti sono ancor più estesi
rispetto alla disciplina per le Onlus e la normativa in materia ha
cercato di comprendere quanti più settori possibile del non profit.
In sintesi essi sono:
-
assistenza sociale
-
assistenza sanitaria e
sociosanitaria
-
educazione, istruzione e formazione
-
tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema
-
valorizzazione del patrimonio
culturale
-
turismo sociale
-
formazione universitaria e post
universitaria
-
ricerca ed erogazione di servizi
culturali
-
formazione extrascolastica finalizzata
alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo
-
servizi strumentali alle imprese
sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da
organizzazioni che esercitano un’impresa sociale
Inoltre possono acquisire il titolo di impresa sociale le organizzazioni
che, indipendentemente dai settori di attività, esercitano attività
d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano
lavoratori svantaggiati e disabili, a patto che rappresentino almeno il
30% del personale.
ESAME DEI DECRETI ATTUATIVI
-
Definizione
dei criteri quantitativi e temporali per il computo della
percentuale del 70%, al fine di determinare la c.d. attività
principale.
-
Definizione degli atti che devono
essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale presso il registro delle imprese e delle relative
procedure.
-
Linee guida per la redazione del
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale.
-
Linee guida per le operazioni di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda poste in
essere dalle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.
1. D efinizione dei
criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del
70%, al fine di determinare la c.d. attività principale.
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2006 stabilisce che
possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le
organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del
codice civile, che esercitano una attività economica con una serie di
caratteristiche ivi definite in via stabile e principale.
All’articolo 2, comma 3, si dispone che per attività principale si
intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta
per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita
l’impresa sociale.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
solidarietà sociale determina i criteri quantitativi e temporali per il
computo della percentuale del settanta per cento necessario a stabilire
l’attività principale. Definisce come “ricavi” tutti i proventi che
concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale
nell’esercizio contabile di riferimento in caso di contabilità per
competenza e tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di
riferimento nell’ipotesi di contabilità per cassa.
Nel computo del rapporto si prendono in considerazione soltanto i ricavi
direttamente generati dalle attività di utilità sociale, escludendo i
ricavi relativi a: (I) proventi da rendite finanziarie o immobiliari, (II)
plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale, (III) sopravvenienze
attive, (IV) contratti o convenzioni con società ed enti controllati
dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale o controllanti la
medesima.
Quando sussiste una difficoltà ad attribuire direttamente ricavi fra
diverse attività, il decreto prevede si utilizzi il criterio del numero
di addetti impiegati per ciascuna attività.
Le informazioni di cui sopra vengono pubblicate unitamente ai dati
annuali di bilancio ed evidenziate anche all’interno del bilancio
sociale, che deve essere redatto dall’organizzazione che esercita
l’impresa sociale e depositato presso il registro delle imprese al fine
di rappresentare l’osservanza delle finalità sociali.
2. Definizione degli atti che devono
essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa
sociale presso il registro delle imprese e delle relative procedure.
Il decreto del Ministro della solidarietà
sociale e del Ministro dello sviluppo economico elenca innanzitutto gli
atti e i documenti da depositare per via telematica presso l’ufficio del
registro delle imprese competente per territorio per l’iscrizione in
apposita sezione del registro delle imprese.
L’elenco predisposto concerne i classici documenti necessari alla vita
di una impresa: l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva
modificazione, un documento rappresentante adeguatamente la situazione
patrimoniale ed economica dell’impresa (le cui linee guida verranno
prodotte dall’Agenzia per le Onlus nei primi mesi del 2008), il bilancio
sociale, i documenti in forma consolidata in caso di gruppi di imprese
sociali, ogni altro atto o documento previsto dalla normativa vigente.
Il deposito dei documenti avviene entro trenta giorni dal verificarsi
dell’evento, seguendo la vigente disciplina in tema di registro delle
imprese.
L’ufficio del registro delle imprese procede all’iscrizione
nell’apposita sezione una volta verificata la completezza formale della
domanda. Il medesimo ufficio può chiedere modifiche o integrazioni
nell’ipotesi in cui ne ravvisi la necessità. Nel caso in cui
l’organizzazione che esercita l’impresa sociale non provveda entro un
congruo termine, l’ufficio può rifiutare il deposito dell’atto con
provvedimento motivato.
3. Linee guida per la redazione del
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa
sociale.
Il decreto del Ministro della solidarietà
sociale, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, contiene le linee guida per la redazione del bilancio
sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.
In particolare, si stabilisce che il bilancio sociale debba avere un
contenuto minimo concernente le seguenti categorie di informazioni:
illustrazione della metodologia adottata per la redazione del bilancio
medesimo, informazioni generali sull’ente e sugli amministratori,
struttura, governo ed amministrazione dell’ente, obiettivi e attività,
esame della situazione finanziaria, altre informazioni opzionali.
Particolare attenzione viene posta dalle linee guida ai sistemi di
“governo dell’impresa sociale” (nomina degli amministratori, dinamiche
assembleari, modalità di partecipazione dei diversi stakeholders) e alla
piena “trasparenza gestionale” (costo della raccolta fondi, forbice
delle retribuzioni, esito dei progetti finanziati).
Il bilancio sociale delle attività svolte deve essere redatto
annualmente, viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi
sociali congiuntamente al bilancio di esercizio e viene depositato per
via telematica presso il registro delle imprese. Se ne dà ampia
pubblicità attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione
dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale.
Per la redazione del bilancio sociale si predilige la modalità
partecipata, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari diretti e
indiretti delle attività. In particolare, la valutazione dei risultati
conseguiti deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro
che hanno prestato la propria attività presso l’impresa sociale, sia a
titolo professionale che a titolo volontario.
4. Linee guida per le operazioni di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda poste in essere
dalle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.
Il decreto del Ministro della solidarietà
sociale, sentita l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, individua le modalità cui devono attenersi le
organizzazioni che esercitano l’impresa sociale nel porre in essere le
operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda,
attraverso l’adozione di linee guida.
Anche in questo caso le linee guida sono orientate a garantire la
massima trasparenza alle fasi che precedono tali operazioni, ai criteri
di valutazione adottati dalle organizzazioni coinvolte e ai risultati
attesi, con l’intento di ridurre rischi di comportamenti elusivi della
norma.
In particolare, si disciplina la procedura per il rilascio
dell’autorizzazione alle operazioni straordinarie, prevedendo che gli
organi di amministrazione notifichino al Ministero della solidarietà
sociale l’intenzione di procedere ad una delle operazioni di
trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la
relativa documentazione.
L’autorizzazione del Ministero, sentita l’Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, la quale esprime un parere avente
valore consultivo, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla
ricezione della notificazione.
Con riferimento alle operazioni straordinarie, si rinvia alla disciplina
civilistica, avendo riguardo alla particolare natura dell’organizzazione
che esercita l’impresa sociale.
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